Diritto alla detrazione Iva su prestito di personale infragruppo
Pubblicato il 11 marzo 2021
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La Corte di cassazione ha respinto il ricorso promosso dall’Agenzia delle Entrate contro la statuizione con cui i giudici di merito avevano accolto le doglianze di due società in opposizione a due avvisi di accertamento ai fini IVA, IRAP e IRES.
Gli atti impositivi erano stati emessi in relazione ad un’attività di prestito di personale infragruppo, dalla società controllante alla società controllata.
La CTP a cui si erano rivolte le società contribuenti aveva parzialmente accolto il loro ricorso, rilevando che la controllante non aveva soltanto prestato il proprio personale alla controllata, ma aveva altresì reso, a favore della prima, ulteriori prestazioni, consistenti nell'utilizzo di strutture e apparecchiature della società.
In secondo grado, la CTR aveva respinto l'impugnazione dell’Amministrazione finanziaria sottolineando che questa non aveva fornito la prova necessaria a dimostrare che le cessioni di beni e servizi dall'una all'altra società consistessero nel prestito o distacco di personale.
L'Agenzia delle Entrate aveva promosso ricorso in sede di legittimità, lamentando, tra gli altri motivi, che la Commissione tributaria regionale aveva erroneamente caricato l’Amministrazione dell'onere di provare l'illegittimità della detrazione dell'IVA operata dalla controllata e della deduzione dei costi dalla base imponibile IRAP.
Secondo la sua difesa, per contro, era la contribuente a dover dimostrare l'inerenza e la strumentalità all'attività imprenditoriale delle prestazioni indicate nelle fatture, relative alle prestazioni infragruppo di prestito di personale, e delle componenti negative del reddito ai fini IRAP.
Detrazione Iva su prestito o distacco di personale, condizioni
Con ordinanza n. 5615 del 2 marzo 2021, la Corte di cassazione ha giudicato inammissibile, prima ancora che infondato, tale motivo di ricorso.
La predetta censura – si legge nella decisione - si era risolta, in realtà, “in un'apodittica ed astratta affermazione di erroneità delle statuizioni del giudice d'appello con le cui argomentazioni la ricorrente non si confronta”.
Gli Ermellini hanno quindi sottolineato l’estraneità del riferito requisito di inerenza alla fattispecie in esame, nella quale era in rilievo, invece, la disposizione dell'art. 8, comma 35, Legge n. 67/1988, secondo cui “non sono da intendere rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo”.
Generica era inoltre la doglianza con la quale si lamentava l'inosservanza delle regole sull'onere probatorio senza alcun riferimento al contenuto della decisione impugnata.
In proposito, i giudici di piazza Cavour hanno ricordato come il vizio della sentenza previsto dall'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., dev'essere dedotto, a pena d'inammissibilità, “non solo con l'indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti”.
Distacco esente da IVA solo se controprestazione è un mero rimborso
Ad abundantiam, è stato anche osservato che, nella sua censura, la difesa erariale avrebbe dovuto considerare l'interpretazione del menzionato art. 8, comma 35, fornita dalle Sezioni Unite di Cassazione, secondo cui il rimborso del costo del personale dipendente di una società, distaccato presso un'altra, è esente da IVA soltanto se la controprestazione dell’azienda distaccataria consiste nel mero rimborso di una somma pari alle retribuzioni ed agli altri oneri previdenziali e contrattuali gravanti sul distaccante.
Sulla questione del distacco di personale e della sua rilevanza ai fini IVA, inoltre, è recentemente intervenuta la Corte di Giustizia Ue, affermando che le norme europee ostano “a una legislazione nazionale in base alla quale non sono ritenuti rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto i prestiti o i distacchi di personale di una controllante presso la sua controllata, a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo, a patto che gli importi versati dalla controllata a favore della società controllante, da un lato, e tali prestiti o distacchi, dall'altro, si condizionino reciprocamente”.
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