Deroghe alle collaborazioni etero-organizzate
Pubblicato il 11 febbraio 2016
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A decorrere dall’1 gennaio 2016, ai sensi del comma 1, art. 2, D.Lgs. n. 81/2015, alle collaborazioni le cui prestazioni di lavoro presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
- siano esclusivamente personali;
- siano continuative;
- siano eseguite dal committente anche con riferimento ai tempi ed ai luogo di lavoro (c.d. etero-organizzazione);
è applicabile la disciplina del rapporto di lavoro subordinato.
L’estensione della subordinazione non si applica alle:
- collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore;
- collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali;
- attività prestate nell'esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni;
- collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I come individuati e disciplinati dall'art. 90 della Legge n. 289/2001.
Tuttavia, per il Ministero del Lavoro, anche rispetto a tali collaborazione rimane astrattamente ipotizzabile la qualificazione del rapporto in termini di subordinazione, anche se, nel caso di specie, non sarà sufficiente verificare una etero-organizzazione del lavoro ma una vera e propria etero-direzione ai sensi dell’art. 2094 c.c.
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