Derivati, obblighi maggiori

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Derivati, obblighi maggiori

La Cassazione, chiamata ad intervenire in merito alla vendita di derivati da parte di una banca, non ha ritenuto assolti gli obblighi informativi previsti al tempo dei fatti, secondo il regolamento Consob del 1998, ed ha reputato che il comportamento degli intermediari finanziari non abbia adempiuto agli obblighi di trasparenza, rafforzati in caso di vendita di derivati.

Obblighi di diligenza

La sentenza, n. 17440 del 31 agosto 2016, offre un quadro degli obblighi di diligenza, in caso trattino derivati, della banca verso clienti non professionali, anche se mostrino disponibilità al rischio.

Tra questi obblighi:

  • informare continuamente, anche dissuadere contro il proprio interesse, e comunque sempre ricevere ordini per iscritto dal cliente, in cui questi dia atto di essere stato dettagliatamente ammonito sulla rischiosità della speculazione;
  • informare tempestivamente, in ogni caso e senza eccezioni, l’investitore al raggiungimento del 50% di consunzione del patrimonio investito.

Nello specifico la banca avrebbe dovuto dare al cliente, intento a rimediare affannosamente alle perdite, concrete avvertenze e specifiche indicazioni sul tipo di rischio (effetto leva), informazioni in relazione alle caratteristiche personali e sulla situazione finanziaria dello stesso, e pretendere l'ordine per iscritto con esplicita indicazione delle avvertenze dell'intermediario sulla pericolosità delle operazioni.

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