Deposito telematico: procedibilità del ricorso e duplicato informatico
Pubblicato il 20 maggio 2024
In questo articolo:
- Deposito telematico: la Cassazione su procedibilità del ricorso e duplicato informatico
- Il caso esaminato
- Normativa di riferimento per il deposito telematico
- Procedibilità del ricorso e deposito telematico
- Il concetto di procedibilità del ricorso
- Requisiti per la procedibilità del ricorso
- La sentenza della Corte di cassazione
- Decisione della Corte di Cassazione
- Analisi delle conclusioni della Cassazione in tema di deposito telematico
- Deposito di copia autentica
- Verifica della tempestività
- Deposito di copia analogica
- I principi di diritto enunciati dalla Cassazione
- Tabella di sintesi della sentenza
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Nel regime di deposito telematico, il duplicato informatico è equiparato all'originale.
L'onere di deposito, quindi, è assolto anche con il deposito del duplicato.
I dati relativi alla pubblicazione devono essere verificati tramite i sistemi informatici o tramite richiesta di attestazione se non sono evincibili direttamente.
E' quanto puntualizzato dalla Corte di Cassazione, Terza sezione civile, con sentenza n. 12971 del 13 maggio 2024, pronunciata in tema di deposito telematico degli atti del processo civile.
Deposito telematico: la Cassazione su procedibilità del ricorso e duplicato informatico
Con la decisione, la Corte ha chiarito diversi aspetti relativi alla procedibilità del ricorso in Cassazione e all'uso del duplicato informatico e della copia autentica.
Il caso esaminato
La controversia all'esame della Suprema Corte verteva sul risarcimento dei danni derivanti dalla perdita di un carico di merce durante un trasporto eseguito da un sub-vettore.
La questione legale dibattuta riguardava la validità del ricorso in Cassazione presentato da una delle parti, basato sul deposito telematico del provvedimento impugnato.
Andava chiarito, in particolare, se il deposito di sentenza digitale priva della stampigliatura, apposta in via automatica dal sistema informatico di gestione dei servizi di cancelleria, indicante la data di deposito ed il numero del provvedimento, valesse o meno a soddisfare l’onere di deposito del provvedimento impugnato.
Normativa di riferimento per il deposito telematico
La normativa che regola il deposito telematico è contenuta in diversi articoli del codice di procedura civile (c.p.c.).
L'art. 369 c.p.c., in particolare, specifica i requisiti che devono essere rispettati per garantire la validità del deposito degli atti.
Tra i punti principali si prevede:
- l'obbligo di depositare una copia autentica della decisione impugnata;
- la possibilità di utilizzare duplicati informatici come equivalenti all'originale;
- la necessità di attestare la conformità della copia depositata.
Queste norme mirano a garantire la trasparenza e l'efficienza del processo telematico, facilitando l'accesso alla giustizia.
Procedibilità del ricorso e deposito telematico
Il concetto di procedibilità del ricorso
La procedibilità del ricorso riguarda la validità formale della presentazione di un ricorso in Cassazione.
Nel contesto del deposito telematico, è essenziale che tutti i documenti presentati rispettino specifici requisiti per essere considerati validi.
Questo assicura che il processo giudiziario proceda senza intoppi, garantendo che tutte le parti coinvolte abbiano accesso a documenti corretti e completi.
Requisiti per la procedibilità del ricorso
Copia autentica e duplicato informatico
Per la procedibilità del ricorso, è fondamentale depositare una copia autentica della decisione impugnata o un duplicato informatico.
La copia autentica deve essere conforme all'originale, mentre il duplicato informatico deve essere una replica esatta del documento originale digitale.
Entrambi i formati devono essere presentati nel rispetto delle normative vigenti, assicurando la loro validità legale e l'accettazione da parte della Corte di Cassazione.
La sentenza della Corte di cassazione
Decisione della Corte di Cassazione
Come anticipato, con la decisione in esame la Corte di Cassazione ha chiarito importanti aspetti del deposito telematico e della procedibilità del ricorso.
La Corte, in particolare, ha stabilito che sia la copia autentica sia il duplicato informatico sono accettabili per il deposito degli atti.
Tuttavia, questi documenti devono rispettare rigorosi requisiti di conformità per garantire la validità del ricorso.
Analisi delle conclusioni della Cassazione in tema di deposito telematico
Deposito di copia autentica
Per quanto riguarda il deposito telematico, come visto, la Cassazione ha stabilito che l'onere del deposito di una copia autentica della sentenza impugnata può essere soddisfatto:
-
sia attraverso il deposito di una copia informatica recante la stampigliatura rappresentativa dei dati esterni (numero cronologico e data) concernenti la pubblicazione;
-
sia attraverso il deposito del duplicato informatico del provvedimento. Il duplicato informatico ha lo stesso valore giuridico dell'originale informatico e non necessita di alcuna sovrapposizione o annotazione.
Non risulta, pertanto, sanzionabile con l’improcedibilità la scelta del difensore che, potendo optare tra il deposito del duplicato e la copia informatica (la cui apposta stampigliatura rappresenta soltanto un’evidenza grafica della registrazione informatizzata), si determini per il deposito del primo in quanto equivalente all’originale e, come tale, non necessitante di alcuna attestazione di conformità.
Verifica della tempestività
Nella medesima decisione, gli Ermellini hanno chiarito che per verificare la tempestività dell'impugnazione, i dati relativi alla pubblicazione, ove non evincibili tramite i sistemi informatici della Cassazione e in contestazione, devono essere attinti:
- attraverso la consultazione del fascicolo di merito acquisito d'ufficio;
o
- tramite richiesta di attestazione alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.
Deposito di copia analogica
Nel caso di deposito di una copia analogica del duplicato informatico, è necessaria l'attestazione di conformità da parte del difensore ai sensi delle disposizioni sul processo telematico.
La copia autenticata dal difensore, anche se priva delle indicazioni relative alla pubblicazione, è considerata idonea a soddisfare l'onere del deposito.
I principi di diritto enunciati dalla Cassazione
La Cassazione, in definitiva, ha chiarito che il deposito telematico della sentenza impugnata può avvenire tramite duplicato informatico o copia informatica, entrambi considerati validi ai fini della procedibilità del ricorso, purché siano rispettati i criteri di verifica della pubblicazione e della tempestività.
Nella vicenza esaminata, quindi, l’impugnazione è stata ritenuta procedibile, nonché tempestiva.
Il file della sentenza impugnata, infatti, depositato nel rispetto del termine di legge, risultava essere un duplicato informatico, privo, dunque, della stampigliatura recante i dati sulla relativa pubblicazione, ma, come tale, integrante deposito idoneo ad adempiere l’onere di cui all’art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c.
Di seguito i principi di diritto enunciati dalla Cassazione:
"a) in regime di deposito telematico degli atti, l’onere del deposito di copia autentica del provvedimento impugnato imposto, a pena di improcedibilità del ricorso dall’art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c., è assolto non solo dal deposito della relativa copia Corte di Cassazione - copia non ufficiale 18 di 26 informatica, recante la stampigliatura solo rappresentativa dei dati esterni (numero cronologico e data) concernenti la sua pubblicazione, ma anche dal deposito del duplicato informatico di detto provvedimento, il quale ha il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, dell’originale informatico e che, per sue caratteristiche intrinseche, non può recare alcuna sovrapposizione o annotazione (e, dunque, la stampigliatura presente nella copia informatica) che ne determinerebbe, di per sé, l’alterazione.Ne consegue che, ai fini della verifica della tempestività dell’impugnazione, i dati relativi alla pubblicazione, ove non evincibili tramite i sistemi informatici in uso alla Corte di cassazione e in contestazione, vanno attinti attraverso la consultazione del fascicolo di merito acquisito d’ufficio ai sensi dell’art. 137-bis c.p.c. per i giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere dal 1° gennaio 2023, ovvero, per i giudizi precedentemente introdotti, tramite richiesta di attestazione dei dati stessi alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, in presenza di istanza del ricorrente ai sensi dell’art. 369, ultimo comma, c.p.c., nella formulazione antecedente all’abrogazione disposta dal d.lgs. n. 149 del 2022;b) nel regime in cui è consentito il deposito di copia analogica del provvedimento impugnato redatto come documento informatico nativo digitale e così depositato in via telematica, ove detta copia analogica sia tratta dal duplicato informatico depositato nel fascicolo informatico, l’onere di cui all’art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c., è assolto tramite l’attestazione di conformità della copia al duplicato apposta dal difensore.Ne consegue che, ai fini della verifica della tempestività dell’impugnazione, i dati relativi alla pubblicazione del provvedimento impugnato, ove in contestazione, vanno attinti tramite richiesta di attestazione dei dati stessi alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, in presenza di Corte di Cassazione - copia non ufficiale 19 di 26 istanza del ricorrente ai sensi dell’art. 369, ultimo comma, c.p.c., nella formulazione antecedente all’abrogazione disposta dal d.lgs. n. 149 del 2022".
Tabella di sintesi della sentenza
Sintesi del caso | La controversia verteva sul risarcimento dei danni derivanti dalla perdita di un carico di merce durante un trasporto eseguito da un sub-vettore. |
Questione dibattuta | La validità del ricorso in Cassazione presentato da una delle parti, basato sul deposito telematico del provvedimento impugnato. |
Soluzione della Corte di Cassazione | La Corte di Cassazione ha stabilito che sia la copia autentica sia il duplicato informatico sono validi per il deposito degli atti, purché rispettino i requisiti di conformità e siano verificabili tramite i sistemi informatici o con attestazione della cancelleria. |
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