Denunce, serve la ricevuta
Pubblicato il 19 luglio 2007
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, con la sentenza n. 22/2007, ha stabilito che, in caso di mancata presentazione della dichiarazione dei redditi da parte dell’intermediario, la sanzione per l’omessa o tardiva presentazione sarà applicabile solo a quest’ultimo, ma il contribuente resterà comunque esposto alle conseguenze negative che derivano da tale mancato invio. Il contribuente, per stare tranquillo, deve chiedere all’intermediario la ricevuta attestante la trasmissione della dichiarazione perché il semplice impegno da parte dell’intermediario a trasmettere la dichiarazione non esclude la responsabilità del contribuente nel caso di mancata produzione all’agenzia delle Entrate nei termini previsti dalla legge. Resta salvo, tuttavia, che nei confronti dell’intermediario, il contribuente potrà far valere il danno patito per l’inadempienza, in sede civile.
- ItaliaOggi, p. 36 – Denunce, serve la ricevuta - Fasano
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