Delega in materia di sicurezza e salute: gli obblighi indelegabili
Pubblicato il 19 novembre 2015
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Ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. n. 81/2008, il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:
- la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento di valutazione dei rischi, previsto dall'articolo 28 del T.U.;
- la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
In realtà la non delegabilità delle funzioni relative alle attività suddette non comporta che tali compiti debbano essere personalmente svolti da parte del datore di lavoro che potrebbe anche non disporre delle necessarie competenze nelle materie tecniche.
A tal proposito si parla di divieto di delega inteso in senso giuridico e non già in senso tecnico o materiale, per cui il datore di lavoro può attribuire a terzi soggetti, idonei e competenti, un cosiddetto incarico di esecuzione.
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