Delega ai servizi online del Fisco: abilitazione di familiari e persone di fiducia
Pubblicato il 15 gennaio 2026
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L’accesso ai servizi online dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione rappresenta oggi uno strumento essenziale per l’adempimento degli obblighi fiscali e per la consultazione della propria posizione tributaria. Tuttavia, non tutti i contribuenti sono in grado di utilizzare in autonomia tali servizi, soprattutto a seguito della progressiva digitalizzazione delle procedure e della dismissione delle credenziali tradizionali.
Per rispondere a questa esigenza, il legislatore e l’Amministrazione finanziaria hanno introdotto la possibilità di abilitare una persona di fiducia all’accesso e all’utilizzo dei servizi online, nel rispetto di specifici limiti e procedure.
Evoluzione normativa di riferimento
La disciplina delle abilitazioni ai servizi telematici si è sviluppata attraverso una serie di provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate:
- Provvedimento n. 173217 del 19 maggio 2022, che ha introdotto la possibilità di accesso ai servizi online tramite rappresentante o procuratore, anche in conseguenza della soppressione, dal 1° ottobre 2021, delle credenziali rilasciate dall’Agenzia delle Entrate e dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);
- Provvedimento n. 130859 del 17 aprile 2023, che ha previsto importanti semplificazioni procedurali e la possibilità per il contribuente di determinare la durata dell’abilitazione;
- Provvedimento n. 332731 del 22 settembre 2023, che ha esteso l’efficacia delle abilitazioni anche all’area riservata dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
A seguito di tali interventi, l’abilitazione consente oggi l’accesso a una parte significativa dei servizi disponibili nei portali istituzionali, inclusi quelli relativi alla riscossione.
Rappresentanti legali e persone di fiducia: differenze operative
È necessario distinguere tra rappresentanti e persone di fiducia, poiché le due figure rispondono a presupposti giuridici differenti.
Rappresentanti
Sono considerati rappresentanti i soggetti legalmente autorizzati a operare per conto di contribuenti incapaci, sulla base di un provvedimento dell’autorità giudiziaria. Rientrano in questa categoria:
- i tutori;
- i curatori speciali;
- gli amministratori di sostegno.
A tali soggetti si aggiungono, per previsione normativa, i genitori dei figli minorenni.
Persone di fiducia
Le persone di fiducia sono soggetti espressamente designati dal contribuente giuridicamente capace, ma in difficoltà o impossibilitato a utilizzare in autonomia i servizi online. Possono essere individuate tra:
- il coniuge;
- i figli;
- i genitori;
- altri parenti;
- persone non legate al contribuente da vincoli familiari.
In questo caso, il contribuente viene definito interessato, mentre la persona designata opera esclusivamente nel suo interesse.
Limiti alle abilitazioni delle persone di fiducia
La normativa prevede limiti quantitativi stringenti, finalizzati a prevenire un utilizzo improprio dello strumento:
- ogni contribuente può designare una sola persona di fiducia;
- ogni persona di fiducia può essere abilitata da un massimo di tre contribuenti;
- una persona di fiducia può essere disabilitata al massimo tre volte nell’arco dello stesso anno solare.
Ne deriva che:
- una persona di fiducia può avere al massimo tre abilitazioni attive, indipendentemente dalla scadenza;
- dopo la terza disabilitazione annuale, la persona di fiducia non può essere nuovamente abilitata nello stesso anno solare.
È inoltre espressamente previsto che la persona di fiducia agisca al di fuori di qualsiasi attività professionale o imprenditoriale. Pertanto, non è possibile conferire l’abilitazione a un professionista, come un dottore commercialista, nell’ambito del rapporto professionale con il cliente. Le abilitazioni in favore degli intermediari seguono una disciplina distinta.
Servizi accessibili tramite persona di fiducia
L’abilitazione consente alla persona di fiducia di accedere, per conto dell’interessato, a numerosi servizi, tra cui:
- consultazione del cassetto fiscale;
- accesso ai dati ipo-catastali;
- utilizzo, controllo e invio della dichiarazione dei redditi precompilata;
- richiesta del duplicato della tessera sanitaria;
- verifica della posizione debitoria presso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione;
- consultazione dello stato di pagamenti, sgravi e sospensioni.
Modalità di presentazione dell’istanza di abilitazione
L’istanza di abilitazione della persona di fiducia deve essere presentata dall’interessato utilizzando il modulo Allegato 3 al provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 22 settembre 2023.
La richiesta può essere trasmessa attraverso una delle seguenti modalità:
- online, mediante l’apposita funzionalità disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, sezione “Il tuo profilo”, con esito comunicato in tempo reale;
- via Posta elettronica certificata (PEC) a una Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate, dal domicilio digitale dell’interessato o della persona di fiducia, se espressamente autorizzato nel modulo. Il modello può essere sottoscritto con firma digitale oppure con firma autografa, allegando la copia del documento di identità in corso di validità;
- presso un ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate, presentando il modulo firmato in originale e un documento di identità valido;
- tramite videochiamata, prenotabile dal sito dell’Agenzia delle Entrate, con esibizione a video del modulo e del documento di identità e successivo invio della documentazione con le modalità indicate dall’Ufficio.
Presentazione dell’istanza in caso di impedimento dell’interessato
In presenza di patologie che impediscono all’interessato di recarsi presso un ufficio, l’istanza di abilitazione può essere presentata dalla persona di fiducia presso un ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate.
In tal caso è necessario allegare:
- la copia del documento di identità dell’interessato e della persona di fiducia;
- l’attestazione dello stato di impedimento, rilasciata dal medico di medicina generale o, in caso di ricovero, da un medico della struttura sanitaria o residenziale.
L’attestazione deve contenere esclusivamente le informazioni previste nel fac-simile ufficiale dell’Agenzia delle Entrate, a tutela della privacy dell’interessato.
Durata dell’abilitazione e scadenza
L’abilitazione è valida fino al 31 dicembre dell’anno indicato nell’istanza. In ogni caso:
- la durata non può superare il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di attivazione;
- se non è indicato alcun termine, l’abilitazione scade il 31 dicembre dell’anno di attivazione.
Le abilitazioni scadute possono essere riattivate con le stesse modalità previste per la prima richiesta.
Disabilitazione della persona di fiducia
La disabilitazione può essere richiesta in qualsiasi momento, con modalità analoghe a quelle previste per l’abilitazione. L’istanza può essere presentata:
- dall’interessato;
- dal rappresentante legale, allegando la documentazione che attesta tale qualifica.
A tutela dell’interessato, qualora lo stesso sia impossibilitato a presentare l’istanza, la disabilitazione può essere disposta anche d’ufficio dall’Agenzia delle Entrate.
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