Definizione liti pendenti. Modello e istruzioni. Si parte
Pubblicato il 19 febbraio 2019
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C'è tutto per la definizione agevolata delle liti pendenti con il Fisco, ex Dl 119/2018: l'Agenzia delle Entrate pubblica il provvedimento 39209 del 18 febbraio 2019, con modello e istruzioni (disponibili on line). Se rispettano le indicazioni del provvedimento, si possono utilizzare anche i modelli reperibili su altri siti.
Nel modello, l’informativa sul trattamento dei dati personali, le sezioni utili a identificare il richiedente e la controversia oggetto della definizione, l’atto impugnato, la somma dovuta in base agli scaglioni previsti dalla speciale disciplina e le modalità di pagamento (non è possibile compensare).
Domanda e versamento entro il 31 maggio 2019
Entro il 31 maggio 2019 l'invio della domanda per definire le liti pendenti con le Entrate, in ogni stato e grado di giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, evitando sanzioni e interessi. È ribadito che gli “atti impositivi” devono essere sostanziali, non rientrano atti solamente liquidatori (esempio, cartelle di pagamento, avvisi di liquidazione).
Ma l’atto introduttivo del primo grado di giudizio:
- deve essere stato notificato alla controparte entro il 24 ottobre 2018;
- non deve essere stata già emessa pronuncia definitiva alla data della domanda di definizione.
La definizione della lite si perfeziona con il pagamento, entro il termine del 31 maggio 2019 e con l'F24, dell’intera somma da versare oppure della prima rata e con la presentazione della domanda entro lo stesso termine. Si ricorda che il pagamento a rate è ammesso nel caso in cui l’importo netto dovuto sia superiore a 1000 euro per ciascuna controversia autonoma.
Si ricorda che si possono definire le liti pendenti:
- con il pagamento del 100% del valore della controversia in caso di soccombenza del contribuente o di ricorso notificato al 24 ottobre 2018, ma non ancora depositato o trasmesso alla Ctp;
- con il pagamento del 90% del valore della controversia in caso di ricorso pendente in primo grado e depositato o trasmesso alla Ctp alla data del 24 ottobre 2018;
- con il pagamento del 40% del valore della controversia in caso di soccombenza dell’Agenzia in primo grado;
- con il pagamento del 15% del valore della controversia in caso di soccombenza dell’Agenzia in secondo grado;
- con il pagamento di un importo pari al 5% del valore della controversia in caso di soccombenza dell’Agenzia in tutti i precedenti gradi di giudizio per le controversie tributarie pendenti in Corte di cassazione al 19 dicembre 2018 (data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl).
Nel provvedimento molti chiarimenti
Nel caso in cui le somme interessate dalle controversie da definire siano oggetto della “rottamazione-bis”, il perfezionamento della definizione della controversia è subordinato al versamento delle rate di luglio, settembre e ottobre 2018 entro il 7 dicembre 2018 dovute all’agente della riscossione per la “rottamazione-bis”.
Ammesse alla definizione anche le liti instaurate mediante ricorsi affetti da vizi di inammissibilità, ma a condizione che:
- entro il 24 ottobre 2018 sia stato notificato all’ufficio il ricorso in primo grado;
- per le quali, alla data di presentazione della domanda di definizione, non sia intervenuta una pronuncia della Cassazione che ne abbia statuito l’inammissibilità.
L’Agenzia spiega anche le modalità di determinazione degli importi dovuti in caso di reciproca soccombenza e di sanzioni non collegate al tributo e descrive la procedura di definizione agevolata - ex articolo 7 del Dl n. 119/2018 - per le controversie delle società o associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel registro del Coni alla data del 31 dicembre 2017.
Ad ogni controversia un distinto modello ed un separato versamento
Per ogni controversia si deve presentare un distinto modello, che è esente dall’imposta di bollo.
La presentazione può avvenire in via telematica - una comunicazione dell’Agenzia renderà nota la data di attivazione del servizio di compilazione e trasmissione dei modelli tramite Entratel o Fisconline - o consegnando a mano la domanda presso un qualsiasi ufficio territoriale delle Entrate.
Niente Pec.
Possono inviare il modello:
- direttamente il contribuente abilitato ai servizi dell’Agenzia;
- un incaricato autorizzato (che deve essere messo nelle condizioni di operare entro il 31 maggio 2019).
Per ciascuna controversia autonoma, inoltre, va effettuato un separato versamento (se non vi siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda).
Conservazione della domanda
Il richiedente deve conservare la domanda fino all’estinzione definitiva della controversia, insieme alle ricevute dei versamenti effettuati sia in pendenza di giudizio che a seguito della procedura agevolativa e alla documentazione relativa all’eventuale definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione, nel caso in cui le somme interessate dalle controversie definibili siano oggetto di definizione agevolata dei carichi.
- eDotto.com - Edicola del 1° febbraio 2019 - Entrate, avvisi bonari esclusi dalla pace fiscale - Pichirallo
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