Definizione agevolata pvc, ultimi giorni per aderire
Pubblicato il 24 maggio 2019
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Sta per scadere il termine per aderire alla definizione agevolata dei pvc (in virtù del Dl n. 119/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136/2018): la definizione si perfeziona con la presentazione della dichiarazione e il versamento delle somme in unica soluzione o della prima rata entro il 31 maggio 2019.
Si ricorda che l’agevolazione è stata attuata con il provvedimento agenziale del 23 gennaio 2019 e chiarimenti sono stati forniti con la circolare 7/E del 9 aprile 2019. I codici sono stati istituiti con la risoluzione 8/E del 23 gennaio 2019.
Definizione pvc senza sanzioni e interessi
Il pagamento riguarda le imposte autoliquidate senza applicazione di sanzioni e interessi.
È possibile definire il contenuto integrale dei pvc consegnati entro il 24 ottobre 2018, a condizione che - sempre entro il 24 ottobre 2018 - non sia stato ancora ricevuto un invito al contraddittorio o notificato un avviso di accertamento.
La definizione “integrale” deve riguardare tutte le violazioni - in materia di imposte dirette e relative addizionali, contributi previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, Irap, Ivie, Ivafe e Iva - contenute nel processo verbale riferite ad un singolo periodo d’imposta: ciò significa che, qualora il processo verbale riguardi più periodi d’imposta, può essere definito integralmente anche un solo.
Definizione agevolata pvc anche a rate. Esclusa la compensazione
È possibile rateizzare in 20 rate trimestrali di pari importo.
Le rate successive alla prima devono essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre e sull’importo di queste rate sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata.
È esclusa la compensazione.
La dichiarazione per aderire alla definizione agevolata pvc
Si deve utilizzare il modello previsto per l’annualità da definire, barrando la casella “Correttiva nei termini”.
È possibile avvalersi della definizione agevolata anche per regolarizzare violazioni constatate nel processo verbale relativamente a periodi di imposta per i quali il contribuente ha omesso la presentazione della dichiarazione.
Si dovranno presentare tante correttive quante dichiarazioni autonome si sarebbero dovute presentare.
I valori da esporre devono essere quelli della dichiarazione originaria integrati e/o rettificati necessariamente ed esclusivamente con gli elementi constatati nel verbale.
Sono valide le detrazioni di imposta, le deduzioni dal reddito, le perdite solo se già originariamente dichiarate.
- eDotto.com - Edicola del 21 maggio 2019 - Definizione agevolata dei Pvc. Casi di irregolare assolvimento dell’Iva - Pichirallo
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