Definizione agevolata a cascata
Pubblicato il 27 maggio 2017
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La Cassazione, con l'ordinanza n. 13282 del 26 maggio 2017, interviene sulla definizione degli accertamenti e dei verbali di constatazione, ex articolo 15 della legge 289/2002.
La Suprema Corte è chiara: “la definizione agevolata di una controversia avente ad oggetto un'obbligazione tributaria gravante su più soggetti solidalmente, proposta anche da uno solo dei coobbligati, ha effetto per tutti gli altri poiché ciò che rileva è l'unicità dell'obbligazione (quindi del relativo credito), la cui estinzione, benché intervenuta per effetto dell'attività di uno solo dei coobbligati, non può che rilevare anche nei confronti degli altri”.
Dunque, la Cassazione ritiene che il rapporto che si costituisce tra il sostituto d'imposta e il sostituito è quello dell'obbligazione solidale passiva con il Fisco, con conseguente applicabilità dei principi disciplinanti tale tipo di obbligazioni, ivi compreso quello di cui all'art. 1306 codice civile - estensione del giudicato.
Non osta a tale conclusione né la diversità della fonte normativa delle obbligazioni relative a sostituto e sostituito, né il carattere meramente strumentale di quella del sostituto rispetto all'altra, operando nella specie la presunzione, stabilita dall'art. 1294 codice civile, secondo la quale i condebitori sono ritenuti obbligati in solido se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente, e ciò in ragione dell'unicità della prestazione, almeno fino a concorrenza della ritenuta dovuta dal sostituto.
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