Definito il criterio per calcolare la tassa sui licenziamenti. Proteste dei consulenti

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Con la circolare n. 44 del 22 marzo 2013, l’Inps definisce le modalità di versamento ed il criterio per il calcolo del contributo sulle interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, intervenute dal 1° gennaio 2013 (articolo 2, comma 31 Legge 92/2012 sulla riforma del lavoro). Nel documento di prassi anche chiarimenti e precisazioni su aspetti particolari della contribuzione ordinaria e aggiuntiva ASpI.

Per il 2013 è fissato massimale mensile di 1.180,00 euro.

Ciò significa che, per le interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2013:

- per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni, la contribuzione da versare sarà pari a € 483,80 (1.180X41%);

- per i soggetti con 36 mesi di anzianità aziendale, l’importo massimo da versare nel 2013 è di 1.451,00 euro (483,80 X 3).

Tra le precisazioni in merito: il contributo è scollegato all’importo della prestazione individuale (non rileva se full time o part time); per i rapporti di lavoro inferiori all’anno, il contributo va rideterminato in proporzione al numero dei mesi (si considera mese intero quello in cui la prestazione lavorativa si sia protratta per almeno 15 giorni di calendario); non si può rateizzare.

Quanto alle modalità di versamento, si ricorda che l’obbligo contributivo è assolto entro e non oltre il termine di versamento della denuncia successiva a quella del mese in cui si verifica la risoluzione del rapporto di lavoro (una cessazione a maggio 2013 prevede il contributo versato entro la scadenza relativa alla denuncia di giugno 2013), utilizzando il nuovo codice causale “M400 - Contributo dovuto nei casi di interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell’articolo 2 comma 31 della legge 92/2012” (“M401” è riservato al versamento degli arretrati).

In sede di prima applicazione della norma, per le interruzioni nel periodo di paga da gennaio a marzo 2013, il versamento del contributo potrà essere effettuato, senza aggravio di oneri accessori, entro il giorno 16 del terzo mese successivo a marzo 2013 (emanazione della circolare in oggetto), dunque il 17 giugno 2013.

In merito all’ASpI, tra i chiarimenti troviamo che sul contributo addizionale (1,40%) - introdotto dall’art. 2, co. 28, della legge n. 92/2012 in relazione ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato – si applicano le riduzioni contributive previste dall’ordinamento per tutte le tipologie di assunzioni a tempo determinato agevolate (es. contratti di inserimento ex D.Lgs. 276/2003, stipulati entro il 31 dicembre 2012; assunzioni di over 50 disoccupati da oltre dodici mesi o di donne, introdotte dall’articolo 4, commi 8 e 11 della legge 92/2012). L’addizionale non è dovuto per i lavoratori assunti a termine dalle liste di mobilità.

La circolare è stata oggetto di critiche da parte dei consulenti del lavoro che, per voce della Fondazione studi, puntano il dito su due passaggi: l'uguale trattamento dei lavoratori full time e part time e il metodo di calcolo del contributo connesso all'anzianità aziendale, che sposta il contributo da annuale a mensile (si paga anche quando il rapporto è stato inferiore all’anno) e prevede, senza alcun fondamento, di considerare mese intero quello in cui la prestazione lavorativa si sia protratta per almeno 15 giorni di calendario.
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