Deduzione Irap, criterio ibrido
Pubblicato il 15 aprile 2009
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Società di capitali, istituti bancari ed assicurativi, società di persone, imprese individuali, professionisti e, genericamente, i contribuenti che determinano l’IRAP con criteri ordinari (articolo 5 del Dlgs 446/97) sono destinatari di un documento di prassi, la circolare 16/E/2009 di ieri, illustrativo della nuova deduzione parziale dalla base imponibile dell’IRES o dell’IRPEF introdotta dal Dl 185/08, articolo 6. Si deduce il 10 per cento dell’IRAP corrisposta nell’anno, indipendentemente dall’importo degli oneri (costi di personale e interessi) che ha gravato sul bilancio del soggetto passivo.
Circa i rimborsi pregressi – possibili dai versamenti in acconto del 2004 - dettando le regole operative per il computo degli importi spettanti, la circolare 16/E precisa che il termine di prescrizione fissato in 48 mesi dal versamento è sospeso se viene a scadenza in data successiva al 29 novembre 2008, di entrata in vigore del Dl 185/2008, fino a sessanta giorni da quello dell’avvio della procedura di richiesta di rimborso.
- ItaliaOggi, p. 28 – Il criterio di cassa per l’Irap - Liburdi
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