Deducibili i costi delle fatture soggettivamente false

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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12503 del 22 maggio 2013, si esprime nuovamente in materia di frodi carosello, cambiando orientamento rispetto a quanto affermato sullo stesso argomento poco tempo fa (sentenza 11667/2013).

In quella circostanza, la sezione Tributaria della Corte aveva sostenuto che il Dl semplificazioni fiscali 2012 non consente all’imprenditore assolto dall’accusa di evasione ai fini Iva di dedurre i costi effettivamente sostenuti a fronte di una fattura soggettivamente falsa.

Con la nuova pronuncia, invece, i giudici di legittimità, analizzando il caso di una rettifica di costi messa in atto dal Fisco nei confronti di una società, perché ritenuti collegati a fatture soggettivamente inesistenti, cambiano posizione e riconoscono che i costi derivanti da fatture soggettivamente inesistenti sono deducibili anche se il contribuente ha consapevolmente partecipato agli illeciti.

Si conferma così la nuova interpretazione dall'articolo 8 del Dl n. 16/2012, che ha integralmente modificato il comma 4-bis dell'articolo 14 della Legge 537/1993 in tema di costi da reato. Secondo tale nuova interpretazione, infatti, l’indeducibilità dei costi è circoscritta solo a quelli "direttamente" e non più genericamente utilizzati per il compimento del reato.

Ne deriva che – come nel caso di specie – nelle ipotesi di fatture soggettivamente inesistenti, trattandosi di acquisti non direttamente utilizzati per il compimento di atti illeciti, non debbano sorgere dubbi circa la deducibilità dei suddetti costi.

La pronuncia non sembra destinata a mettere un punto sulla controversa questione, lasciando supporre la necessità di un nuovo intervento delle Sezioni unite.
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  • ItaliaOggi, p. 31 - Fatture soggettivamente false, deducibili i costi sostenuti - Alberici

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