Decreto proroghe in Gazzetta. Rinvio tecnico per il quadro RS dei forfetari

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Decreto proroghe in Gazzetta.  Rinvio tecnico per il quadro RS dei forfetari

Il decreto legge Proroghe fiscali, licenziato dal CdM dello scorso 27 settembre, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2023.

Con la pubblicazione del Dl n. 132/2023 diventano definitive alcune proroghe molto attese: dall’assegnazione agevolata dei beni ai soci al 15 novembre 2023, alla rideterminazione del valore delle cripto-attività al 31 dicembre 2023 fino alla proroga al 30 novembre 2024 del termine per i contribuenti forfetari per regolarizzare gli obblighi informativi del quadro RS.

La versione ufficiale del provvedimento ospitato in GU, consta in totale di 17 articoli, inglobando così alcune proroghe date per assodate nei giorni scorsi, ma non entrate nelle bozze del decreto in circolazione nei giorni precedenti la sua ufficialità (si veda: Assegnazione agevolata beni ai soci c’è la proroga. Tutti gli altri slittamenti).

Contribuenti forfetari, Quadro RS semplificato

L'articolo 6 definitivo del cosiddetto Decreto Proroghe ha disposto la proroga al 30/11/2024 del termine per comunicare le informazioni relative all’attività richieste ai contribuenti in regime forfetario nel quadro RS del modello REDDITI PF 2022 (periodo d’imposta 2021).

Le persone fisiche titolari di reddito d’impresa, arte o professione che in occasione dell’inizio dell’attività o successivamente a questa, ricorrendone i requisiti, hanno optato per il regime forfetario sono tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi, compilando, in particolare, il quadro LM e il quadro RS.

Tali soggetti, infatti, sono esonerati da diversi adempimenti e compilano la dichiarazione dei redditi in modalità semplificata.

Per esempio, per la determinazione del reddito compilano il quadro LM presente nel modello UNICO PF, che è un quadro estremamente semplice e intuitivo che consente al contribuente di determinare l’imponibile fiscale e previdenziale applicando, in funzione del codice Ateco utilizzato, una percentuale di forfettizzazione ai ricavi dichiarati.

Inoltre, i forfetari sono obbligati anche alla compilazione di un ulteriore quadro presente nel modello UNICO PF. La compilazione di questo ulteriore quadro, denominato RS, ha lo scopo di acquisire, da parte del Fisco, alcune informazioni utili al monitoraggio della posizione.

Il comma 73 della Legge 190/2014 affida ad un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, emanato in occasione dell’approvazione dei modelli dichiarativi, specifici obblighi informativi da parte dei contribuenti in regime forfettario.

Il successivo Decreto legge n. 34/2019 ha apportato delle modifiche, disponendo che i suddetti obblighi dichiarativi “sono individuati escludendo i dati e le informazioni già presenti, alla data di approvazione dei modelli di dichiarazione dei redditi, nelle banche di dati a disposizione dell’Agenzia delle entrate o che è previsto siano alla stessa dichiarati o comunicati, dal contribuente o da altri soggetti, entro la data di presentazione dei medesimi modelli di dichiarazione dei redditi”.

Nonostante ciò, l’Agenzia delle Entrate ha trasmesso lettere di compliance con cui si informava della presunta mancata indicazione degli elementi informativi obbligatori richiesti nel quadro RS del modello REDDITI PF 2022, chiedendo la correzione della violazione, in caso fosse accertata, mediante trasmissione di una dichiarazione integrativa e versamento della sanzione ridotta per effetto del ravvedimento operoso.

Immediata è stata la reazione dei dottori commercialisti che hanno ribadito come i dati richiesti dall’Amministrazione finanziaria:

  • non hanno rilevanza ai fini della determinazione del reddito cui si applica l’imposta sostitutiva;
  • spesso sono già in possesso del Fisco, specie a seguito dell’adozione della fatturazione elettronica.

Le istanze sono state accolte dal MEF, tanto che nei giorni scorsi il Viceministro Maurizio Leo aveva già anticipato la volontà di rimediare a questa situazione differendo il termine entro cui provvedere alle necessarie correzioni.

Quadro RS forfetari, regolarizzazione obblighi informativi entro il 30 novembre 2024

L’ufficialità, come detto, è arrivata con l’articolo 6 del Decreto legge n. 132 del 29 settembre 2023, secondo il quale, “ai fini del miglior coordinamento delle esigenze informative di cui all'articolo 1, comma 73, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con i principi della legge 9 agosto 2023, n. 111, in  materia di concordato preventivo biennale, gli obblighi informativi di cui al predetto articolo 1, comma 73, della legge n. 190 del 2014, relativi al periodo d'imposta 2021, sono adempiuti entro il 30 novembre 2024".

NOTA BENE: E’ evidente che si tratti di un rinvio tecnico dal momento che il citato comma 73 della Legge di Bilancio 2015 non è stato modificato. Il legislatore, quindi, non ha voluto intaccare l’adempimento dichiarativo né per quest’anno nè per quelli pregressi, limitandosi a differire per il solo periodo d’imposta 2021 il termine per la comunicazione delle informazioni al 30 novembre 2024.

Di fatto, dunque, si vuole concedere solo più tempo a quei contribuenti che si sono visti raggiungere da lettere di anomalia da parte del Fisco; questi infatti potranno regolarizzare il quadro RS, ove necessario inviando la dichiarazione integrativa con i dati omessi senza il versamento della sanzione.

Tax credit energia e gas I e II trimestre 2023, un giorno in più per l’utilizzo

Con la pubblicazione ufficiale del Decreto Proroghe vi è una precisazione da fare rispetto a quanto commentato sulla base delle notizie precedenti la pubblicazione ufficiale dello stesso.

La bozza del Decreto con riferimento all’utilizzo dei tax credit energia e gas relativi al I e II trimestre 2023 parlava di un anticipo della scadenza di 45 giorni, rispetto a quella originaria del 31 dicembre 2023. Dunque, la data in questione era stata inizialmente fissata al 15 ottobre 2023.

L’articolo 7 del Decreto legge n. 132/2023 pubblicato in GU interviene sui commi della Legge di Bilancio 2023 (L. n. 197/2022) e su quelli del Decreto Bollette (Dl 34/2023) sostituendo le parole “31 dicembre 2023” con “16 novembre 2023”.

ATTENZIONE: Pertanto, in virtù della norma ufficiale, i crediti d’imposta energia e gas relativi al I trimestre e al II trimestre 2023 devono essere utilizzati al massimo entro il 16 novembre 2023.

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