Decreto Flussi, domande di adesione al protocollo d’intesa

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Decreto Flussi, domande di adesione al protocollo d’intesa

Con la notizia del 14 settembre 2023, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali rende noto che le Organizzazioni dei datori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale possono ancora aderire al Protocollo di intesa previsto dall'art. 44, comma 5 del Decreto legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito con legge 4 agosto 2022, n. 122, anche per l’anno 2023.

Si rammenta che, Il Protocollo d’intesa sottoscritto dai datori di lavoro e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha la funzione di semplificare le procedure di accesso nel nostro paese del personale non comunitario per motivi di lavoro subordinato, con riferimento ai flussi previsti e approvati dal DPCM del 29 dicembre 2022 (Decreto flussi) emanato il 9 gennaio 2023.

Modalità di adesione

Le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale possono presentare l’adesione al protocollo d’intesa direttamente all’indirizzo email DGImmigrazioneDiv3@lavoro.gov.it.

Le organizzazioni sottoscriventi il protocollo d’intesa, dovranno:

  • garantire da parte dei propri associati l’osservanza delle prescrizioni presenti all’interno dei contratti collettivi;
  • garantire la congruità delle richieste presentate dai propri associati nell’ambito del decreto flussi rispetto alla capacità economica al fine della concessione dei nulla osta al lavoro subordinato per i cittadini non comunitari.

Di conseguenza le associazioni riceveranno dai loro associati una dichiarazione che attesti il possesso dei requisiti con allegato la documentazione che ne dia prova.

Le procedure semplificate

I datori di lavoro usufruendo del canale riservato alle organizzazioni aderenti al protocollo sono esonerati alla presentazione dell’asseverazione come risultava previsto dall’art. 44, co. 2, del decreto legge 73/2022, unitamente alla richiesta di assunzione del lavoratore non comunitario per cui si chiede l’accesso o in sede di sottoscrizione del contratto di soggiorno per le domande a valere sulle annualità del 2021/2022.

Nelle sottoscrizioni del presente Protocollo si applica l’art. 27, comma 1-ter, del decreto legislativo n. 286/1998 secondo cui il “nulla osta per il lavoratore straniero è sostituito da una comunicazione da parte del datore con allegata proposta di contratto di soggiorno per lavoratore subordinato”. Tali disposizioni potranno essere fatte valere a partire dalla data di emanazione del Decreto flussi.

Durata

Il protocollo d’intesa sottoscritto dalle organizzazioni datoriali ha una durata di due anni ed è rinnovabile.

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