Decreto fiscale. Cndcec, sanatoria anche per omessi versamenti delle imposte dichiarate

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Decreto fiscale. Cndcec, sanatoria anche per omessi versamenti delle imposte dichiarate

Allargare la possibilità di definire in modo agevolato anche alle violazioni relative agli omessi versamenti delle imposte dichiarate, siano esse state già contestate o non a mezzo dei c.d. “avvisi bonari”, ovvero delle comunicazioni di irregolarità di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all’articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

E' quanto ha chiesto il Cndcec nell'audizione in Commissione Finanze del Senato sulla conversione del Decreto fiscale - Dl 119/2018.

Le ragioni, equità e coerenza, esposte dai delegati alla fiscalità Cndcec e Fnc, Maurizio Postal e Pasquale Saggese, per i quali l’esclusione sarebbe causa “di ingiustificabili disparità di trattamento tra i contribuenti, penalizzando quelli più compliant, ossia coloro che hanno fedelmente dichiarato le imposte dovute, ma che, per carenza di liquidità cagionata, nella generalità delle circostanze, dalla perdurante crisi economico-finanziaria, non hanno provveduto nei termini ad onorare il proprio debito verso l’erario”.

Nel documento si sottolinea che “in presenza della possibilità di definire sia gli atti prodromici all’emissione dell’atto impositivo (processi verbali di constatazione, inviti al contraddittorio e accertamenti con adesione sottoscritti ma non ancora perfezionati), sia gli atti impositivi oggetto di contestazione in giudizio (definizione liti pendenti), sia i debiti iscritti a ruolo o affidati all’agente della riscossione in via definitiva (“rottamazione dei ruoli”), escludere dalla “pacificazione fiscale” soltanto le violazioni relative agli omessi versamenti risulta poco coerente con le molteplici possibilità attualmente previste di sanare violazioni ben più gravi di quelle relative agli omessi versamenti, come quella di dichiarazione infedele”.

Aggiustamenti sulla pacificazione fiscale

Altri suggerimenti dal Cndcec:

  • ampliare l’ambito applicativo delle definizioni agevolate anche in materia di dichiarazione integrativa speciale, per i contribuenti che alla data di entrata in vigore del Decreto avevano in corso verifiche fiscali non ancora concluse con la consegna del processo verbale di constatazione o con la notifica dell’avviso di accertamento;
  • dare la possibilità di avvalersi, per il versamento delle somme dovute, dell’istituto della compensazione, in modo da facilitare l’accesso alla “pacificazione fiscale” anche i contribuenti che, pur avendo scarsa liquidità, vantano crediti d’imposta nei confronti dell’erario;
  • prevedere per ciascuna forma di definizione agevolata la facoltà per gli enti locali di recepirne la disciplina, al fine di renderla applicabile ai tributi locali di loro competenza.

Il Cndcec insiste sull'introduzione graduale dell’obbligo della fatturazione elettronica

Sulla e-fattura, le richieste di:

  • disapplicare per tutto il 2019, e non solo per i primi sei mesi del prossimo anno, le sanzioni previste per la tardiva emissione della fattura elettronica;
  • ampliare a 15 giorni il termine di emissione della fattura, decorrente dall’effettuazione dell’operazione, poiché l’attuale termine di 10 giorni rischia di essere insufficiente, in particolare in occasione del periodo feriale estivo.
Allegati Anche in
  • eDotto.com - Edicola del 30 ottobre 2018 - DL fiscale all’esame. Imprese più agevolate nella transazione fiscale - Pichirallo

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