Decreto di riordino forme contrattuali. Corretto un errore presente nel testo
Autore: Redazione eDotto
Pubblicato il 27 febbraio 2015
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L’art. 46, comma 1, lett c) dello schema di D.Lgs. in materia di riordino delle tipologie contrattuali e revisione della disciplina delle mansioni, approvato in via preliminare il 20 febbraio 2015, prevede l’abrogazione dell’articolo 3, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 151 del 2001.
Tuttavia, il suddetto articolo del T.U. sulla maternità e paternità – relativo al divieto di discriminazione - è già stato oggetto di modifiche ad opera del D.Lgs. n. 5/2010 per cui, al momento, è costituito da un solo comma che, tra l’altro, ribadisce quanto già stabilito dall'art. 25, comma 2 bis, D.Lgs. 198/2006 in forza del quale "Costituisce discriminazione, ai sensi del presente titolo, ogni trattamento meno favorevole in ragione dello stato di gravidanza, nonché di maternità o paternità, anche adottive, ovvero in ragione della titolarità e dell'esercizio dei relativi diritti".
Sul sito del Ministero del Lavoro è stato pubblicato un avviso inerente l’errore riscontrato, a seguito di segnalazioni ricevute, nel testo dell'articolo 46 del decreto legislativo relativo al testo organico delle tipologie contrattuali, pubblicato sul sito del Governo, laddove viene abrogato l'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 151 del 2001.
Il Ministero ha, quindi precisato che l'errore è stato corretto e che pertanto tale abrogazione è stata eliminata dal testo da ultimo trasmesso alla Presidenza del Consiglio.
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