Decreto Alluvioni convertito in legge. Proroga Rottamazione quater e termini tributari sospesi

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Decreto Alluvioni convertito in legge. Proroga Rottamazione quater e termini tributari sospesi

Approvata la legge di conversione del cosiddetto decreto Alluvioni; il Decreto legge n. 61 del 1° giugno 2023 recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.

La Legge n. 100 del 31 luglio 2023 è approdata sulla Gazzetta Ufficiale n. 177 dello stesso giorno, che ha ospitato anche il testo coordinato del decreto legge. Le disposizioni della legge entrano in vigore dal 1° agosto 2023.

NOTA BENE: Il decreto legge 5 luglio 2023, n. 88, con le disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione verificatasi a far data dal 1° maggio 2023, è invece abrogato. Le norme sono state assorbite nel Decreto legge n. 61/2023, convertito. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base della sua vigenza.

Con l’ufficialità della legge di conversione del Decreto Alluvioni, arriva la conferma di alcune misure, quali:

  • la sospensione dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023 dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari e contributivi;
  • le novità riguardanti la rottamazione quater e l'azzeramento del tasso di interesse;
  • le misure a sostegno del reddito dei lavoratori subordinati e autonomi che sono stati costretti a interrompere l'attività a causa delle alluvioni;
  • la possibilità, prevista fino al 31 agosto 2023, per un periodo massimo di 90 giorni di rinnovare o prorogare i contratti a termine anche in assenza delle causali.

Vediamo quali sono gli effetti fiscali delle norme contenute nel decreto legge convertito.

Rottamazione quater, proroga di tre mesi. Azzeramento tasso di interesse

La legge di conversione del Decreto Alluvioni ha previsto la proroga di tre mesi dei termini e delle scadenze della definizione agevolata, cosiddetta Rottamazione quater.

La Legge di Bilancio 2023 ha disciplinato l’adesione alla Rottamazione quater dei debiti affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, consentendo ai contribuenti di versare solo l’importo del debito residuo senza corrispondere le sanzioni, gli interessi, compresi quelli di mora, e l’aggio, mentre le multe stradali potranno essere definite senza il pagamento degli interessi, comunque denominati, e dell’aggio.

Per effetto del Decreto legge convertito, i soggetti ammessi alla definizione agevolata possono presentare la domanda online di adesione alla Rottamazione quater entro il 30 settembre 2023.

Nello specifico, viene concessa una proroga di tre mesi che interessa tutti i termini relativi alla Rottamazione quater, riscrivendo l’intero calendario dei termini che cambia nel seguente modo:

  • 30 settembre 2023, per la domanda di rottamazione dei ruoli;
  • 31 dicembre 2023, per la comunicazione di liquidazione delle somme dovute da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione;
  • 31 gennaio 2024, per il pagamento della prima o unica rata.
ATTENZIONE: Durante l’iter di conversione in legge, è stata inserita anche una nuova disposizione che prevede l'azzeramento del tasso di interesse sulle somme dovute in caso di pagamento rateale delle somme dovute.

Sospensione dei termini in favore delle imprese alluvionate

Il decreto legge Alluvione convertito prevede, all’articolo 1, la sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi nei confronti dei soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1.

Interessate anche le società e le imprese che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la sede operativa nei territori delle province di Reggio Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 4 maggio e del 23 maggio 2023.

In particolare, sono sospesi i termini in scadenza nel periodo tra il 1° maggio e il 31 agosto 2023 relativi:

  • agli adempimenti e ai versamenti tributari;
  • agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria;
  • ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e alle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'IRPEF operate dai soggetti ricadenti nelle aree alluvionate in qualità di sostituti d'imposta;
  • agli avvisi di addebito INPS.

La suddetta sospensione si applica anche ai versamenti, tributari e non, derivanti da cartelle di pagamento emesse da Agenzia Entrate Riscossione, da accertamenti esecutivi ex art. 29 e 30 del DL n 78/2010, da ingiunzioni di pagamento dei tributi locali per i Comuni che affidano la riscossione a società in house diverse dall’Agenzia delle Entrate Riscossione, aventi scadenza nel periodo dal 1° maggio al 31 agosto 2023.

ATTENZIONE: Gli adempimenti diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni, sono effettuati entro il 20 novembre 2023.

I termini di versamento riprendono a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione.

La sospensione interessa anche i versamenti e agli adempimenti previsti per l'adesione a uno degli istituti di definizione agevolata di cui alla Legge di Bilancio 2023, che scadono nel periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023.

In particolare la sospensione opera per:

  • la definizione agevolata degli avvisi bonari (somme dovute a seguito di controllo automatizzato);
  • la regolarizzazione delle irregolarità formali;
  • il ravvedimento speciale;
  • l'adesione agevolata e la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento;
  • la definizione agevolata e la conciliazione agevolata delle controversie;
  • la rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti in Cassazione;
  • la regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo/mediazione e conciliazione giudiziale;
  • lo stralcio dei debiti fino a mille euro affidati all'agente della riscossione.

Infine, da segnalare che il Decreto legge n. 61/2023 convertito dalla Legge n. 100/2023, prevede anche il differimento al 31 dicembre 2023 del termine per il sostenimento delle spese ai fini della detrazione del 110% di cui all’articolo 119, comma 8-bis, del DL n. 34/2020, per interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nei territori interessati.

Analogamente, il pagamento delle rate in scadenza nell’esercizio 2023 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai Comuni di cui allegato, nonché alle province dei predetti Comuni, non ancora effettuato alla data di entrata in vigore del decreto, è differito all’anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi

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