Decreto Aiuti-Ter, in arrivo l’ulteriore indennità una-tantum di 150 euro
Pubblicato il 20 ottobre 2022
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Con il decreto legge 23 settembre 2022, n. 144, c.d. Decreto Aiuti-Ter, sono state previste “Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del PNRR”.
Gli articoli 18 e seguenti del predetto decreto legge hanno previsto, a favore di lavoratori dipendenti e pensionati, ma anche autonomi e professionisti, percettori di retribuzioni/redditi inferiori ad euro 20.000, il diritto a percepire un’indennità una-tantum nel mese di novembre pari a 150 euro, che si aggiungere a quella già corrisposta nel mese di luglio 2022.
Come già avvenuto nella prima tranche, l’erogazione diretta o la compensazione dell’importo corrisposto dai datori di lavoro sarà gestita dall’Istituto previdenziale secondo le istruzioni contenute nella circolare 17 ottobre 2022, n. 116.
La nuova indennità una-tantum
La struttura della nuova indennità una-tantum appare essere speculare rispetto a quella prevista dagli artt. 31 e ss. del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50.
NOTA BENE: Pur mantenendo invariata l’individuazione della platea di soggetti beneficiari e le modalità di erogazione, la nuova indennità, la cui misura è ridotta ad euro 150, spetterà nel limite di retribuzione/reddito di euro 20.000, in luogo della precedente previsione che individuava il predetto limite reddituale fino a 35.000 euro. Tale riduzione, conseguentemente, ridurrà sostanzialmente la platea dei beneficiari.
Bonus 150 euro per i lavoratori dipendenti
Ai sensi dell’art. 18, decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, la nuova indennità una-tantum è riconosciuta ai lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico (la cui erogazione è appositamente disciplinata dal successivo art. 19, comma 8), aventi una retribuzione imponibile nel mese di competenza di novembre 2022 non eccedente l’importo di 1.538 euro e non titolari dei trattamenti di cui all’art. 19. L’importo, erogabile dai datori di lavoro in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare di prestazioni pensionistiche (art. 19, comma 1) e/o di appartenere ad un nucleo familiare percettore del reddito di cittadinanza (art. 19, comma 6), è pari ad euro 150.
Si noti, dunque, che a differenza di quanto previsto con il decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, scompare il riferimento ai beneficiari dell’esonero contributivo di cui all’art. 1, comma 121, legge 30 dicembre 2021, n. 234. Viene, altresì, “corretta” l’ipotesi – poi rivisitata dall’art. 22, decreto legge n. 115/2022 – dell’individuazione, tra la platea di beneficiari, di quei lavoratori interessati da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’Istituto previdenziale. Tale correttivo è, infatti, presente al successivo comma 2 del citato articolo 18.
Come reso noto con la circolare INPS 17 ottobre 2022, n. 116, i datori di lavoro dovranno compensare, attraverso la denuncia di cui all’art. 44, comma 9, decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, del mese di novembre 2022, l’indennità erogata ai lavoratori valorizzando all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi:
- <CodiceCausale>, con il codice “L033”, avente il significato di “Recupero indennità una tantum articolo 18 del decreto-legge del 23 settembre 2022, n. 144”;
- <IndentMotivoUtilizzoCausale> con il valore “N”;
- <AnnoMeseRif> con il periodo “2022/11”.
In tale ultimo punto, al campo <ImportoAnnoMeseRif> andrà indicato l’importo da recuperare.
Bonus 150 euro per pensionati ed altre categorie
Il successivo art. 19, riconosce a favore dei soggetti residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza dal 1° ottobre 2022, e con reddito assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, non superiore per l’anno 2021 ad euro 20.000, l’erogazione, nel mese di novembre 2022, di un’indennità una tantum pari ad euro 150 da parte dell’Istituto previdenziale.
Ai sensi del secondo comma, rimangono esclusi dal computo del reddito personale assoggettabile ad IRPEF, i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate soggette a tassazione separata.
L’Istituto erogherà, altresì, la medesima indennità ai:
- lavoratori domestici già beneficiari dell’indennità prevista dall’art. 32, comma 8, decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro alla data di entrata in vigore del decreto (24 settembre 2022);
- percettori di NASpI o DIS-Coll nel mese di novembre 2022;
- percettori di disoccupazione agricola di competenza del 2021 di cui all’art. 32, legge 29 aprile 1949, n. 264;
- titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 409, Cod. Proc. Civile, e ai dottorandi e assegnisti di ricerca i cui contratti siano in vigore alla data di entrata in vigore del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, e che siano iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335. Tali soggetti non devono, altresì, essere titolari di trattamenti pensionistici e non devono avere, con riferimento a detto contratto di collaborazione coordinata e continuativa, un reddito non superiore ad euro 20.000 nell’anno 2021;
- lavoratori che nel 2021 siano stati beneficiari di una indennità prevista dall’art. 10, commi da 1 a 9, D.L. n. 41/2021, e dell’art. 42, D.L. n. 73/2021. Il bonus verrà, altresì, erogato da Sport e Salute S.p.A. in favore dei collaboratori sportivi individuati dall’art. 32, comma 12, secondo periodo, D.L. n. 50/2022;
- lavoratori stagionali, a tempo determinato o intermittenti, che nel 2021 abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate. In tal senso, si evidenzia che laddove tali soggetti ricadano nella previsione di cui al precedente art. 18, l’indennità – erogabile una sola volta – verrà corrisposta dal datore di lavoro presso cui sia in forza il dipendente. Tale fattispecie trova, dunque, applicazione solo residuale;
- lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021, abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati. Anche in tal caso, il reddito derivante dai predetti rapporti non dovrà essere superiore ad euro 20.000;
- medesimi soggetti di cui ai commi 15 e 16, D.L. n. 50/2022 (lavoratori titolari di contratti di lavoro autonomo occasionale, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria e che abbiano, nel 2021, l’accredito di almeno un contributo mensile alla gestione separata ed i lavoratori incaricati alle vendite a domicilio aventi partita IVA e con reddito, derivante dalla predetta attività, superiore a 5.000 euro, e, dunque, con iscrizione alla gestione separata alla data di emanazione del D.L. n. 50/2022);
- nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
Rif. Normativo (art. 19) |
Beneficiari |
Presentazione domanda |
Commi da 1 a 7 |
Pensionati o percettori di assegno di invalidità |
No |
Comma 8 |
Lavoratori domestici |
No |
Comma 9 |
Percettori di NASpI o Dis-Coll |
No |
Comma 10 |
Percettori di disoccupazione agricola 2021 |
No |
Comma 11 |
Co.Co.Co. e assimilati |
Si |
Comma 12 |
Beneficiari di indennità ex art. 10, D.L. 41/2021 e art. 42, D.L. n. 73/2021 |
No |
Comma 13 |
Stagionali, a tempo determinato e intermittenti |
Si |
Comma 14 |
Iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo |
Si |
Comma 15 |
Lavoratori autonomi occasionali e incaricati alle vendite a domicilio |
No |
Comma 16 |
Percettori di RdC |
No |
Tale tabella riassuntiva è il frutto dell’interpretazione letterale della disposizione normativa. Si rimane, comunque, in attesa delle pertinenti istruzioni INPS.
Lavoratori autonomi e professionisti
Per i lavoratori autonomi ed i professionisti il Decreto Aiuti-Ter (art. 20) si limita ad incrementare di 150 euro l’indennità spettante a condizione che, nel periodo d’imposta 2021, il beneficiario dell’indennità abbia percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.
ATTENZIONE: Si rammenta che, l’indennità una tantum dei lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS ovvero dagli esercenti attività commerciali, artigiani o coltivatori diretti e mezzadri, verrà erogata previa istanza da presentarsi con le modalità indicate nella circolare 26 settembre 2022, n. 103.
Al riguardo, nella predisposizione della domanda online, raggiungibile tramite il percorso “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” previo accesso con SPID, CIE o CNS, l’istante dovrà dichiarare, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, che:
- non ha percepito un reddito complessivo, nel periodo d’imposta 2021, superiore a 35.000 euro. In tal senso, laddove l’Istituto dovesse verificare che il reddito dichiarato è inferiore alla soglia di 20.000 euro, erogherà anche l’ulteriore importo di 150 euro;
- è iscritto con posizione attiva alla data del 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore del D.L. n. 50/2022);
- è titolare di partita IVA attiva e con attività lavorativa avviata al 18 maggio 2022;
- non è titolare di trattamenti pensionistici diretti alla data del 18 maggio 2022;
- non è percettore delle prestazioni di cui agli artt. 31 e 32 del Decreto Aiuti.
QUADRO NORMATIVO Decreto legge 17 maggio 2022, n. 50 |
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