Decreto Agosto, in GU la legge di conversione
Pubblicato il 14 ottobre 2020
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E’ stata pubblicata sul supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale” n. 253 del 13 ottobre 2020 la Legge n. 126 del 13 ottobre 2020 recante: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”.
Finisce così l’iter parlamentare del Decreto Agosto, contenente alcune misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia italiana a seguito dell’emergenza Covid-19. Il provvedimento originariamente composto da 115 articoli, ne conta ora 165 grazie all’inserimento, nei passaggi tra Camera e Senato, di ulteriori 50 articoli.
Sullo stesso supplemento alla GU è stato pubblicato anche il testo coordinato del Dl n. 104 del 14 agosto 2020.
La legge di conversione del Decreto Agosto è in vigore da oggi.
La pubblicazione della legge e del testo coordinato del provvedimento evidenziano alcune conferme e alcune novità aggiuntesi durante i vari passaggi parlamentari.
Conversione Decreto Agosto. Bonus pubblicità con più fondi
Con la pubblicazione della legge di conversione si conferma il sostegno dello Stato al settore editoriale, grazie al potenziamento dei crediti d’imposta e ad alcune semplificazioni per le imprese editrici destinatarie di contributi diretti.
La dotazione finanziaria per il 2020 per il credito di imposta degli investimenti pubblicitari su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche passa da 60 a 85 milioni di euro. Analogamente, il credito di imposta per l’acquisto della carta dei giornali sale dall’8% al 10% della spesa sostenuta nel 2019, mentre il tetto di spesa massima è stato portato da 24 a 30 milioni.
Altre agevolazioni e semplificazioni sono state pensate anche per le imprese editrici di quotidiani e periodici destinatarie di contributi diretti di cui al Dlgs n. 70/2017.
Per queste ultime è stato disposto che, limitatamente al contributo dovuto per il 2019, i costi regolarmente rendicontati nel prospetto dei costi sottoposto a certificazione e presentato entro il 30 settembre 2020 possano essere pagati entro 60 giorni dall’incasso del saldo del contributo.
Sarà cura del revisore contabile, mediante apposita certificazione, dar conto dell’avvenuto pagamento dei costi nel suddetto termine, oltre che indicare l’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili.
Conversione Decreto Agosto. Slittamento acconto imposte
Il DL 104/2020 convertito, all’articolo 98, conferma la proroga al 30 aprile 2021 del termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP, dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.
Pertanto, per i cosiddetti soggetti “solari”, sia IRPEF che soggetti IRES, il termine di versamento è stato prorogato di 5 mesi, dal 30 novembre 2020 al 30 aprile 2021. Al contrario, invece, per i soggetti “non solari”, la proroga è effettiva soltanto per i periodi d’imposta “a cavallo” che si aprono in una data compresa tra il 2 gennaio 2020 e il 31 maggio 2020.
Sono interessate dalla proroga anche:
-
le imposte sostitutive (cedolare secca, imposte dei regimi forfetario e di vantaggio);
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le addizionali (maggiorazione IRES per le società di comodo) delle imposte sui redditi e le imposte patrimoniali per le quali si applicano i medesimi criteri di versamento dell’acconto (IVIE e IVAFE).
La proroga è subordinata al verificarsi di un duplice requisito: soggettivo ed oggettivo.
In base al requisito “soggettivo”, sono destinatari del differimento i soggetti che rispettano entrambe le seguenti condizioni:
- esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA);
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle finanze.
Da un punto di vista “oggettivo” invece, la proroga spetta a condizione che, nel primo semestre dell’anno 2020, l’ammontare del fatturato o dei corrispettivi sia diminuito di almeno il 33% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
Conversione Decreto Agosto. Esenzioni per la nuova IMU
Tra le novità introdotte dalla Legge n. 126/2020 anche quelle che riguardano la “nuova IMU”.
Gli articoli 78 e 78-bis del Dl Agosto prevedono l’esenzione dal pagamento della seconda rata del 2020 dell’IMU per:
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stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali o termali, nonché alberghi, pensioni e immobili destinati alle attività turistiche, a condizione che i rispettivi proprietari (soggetti passivi) siano anche gestori delle attività esercitate;
-
immobili utilizzati per eventi fieristici o manifestazioni;
-
immobili destinati a spettacoli cinematografici e teatrali e a discoteche e sale da ballo.
Ancora l’articolo 78-bis amplia il novero dei soggetti esenti con riferimento al settore agricolo, sancendo con effetto retroattivo l’esenzione IMU per:
- i soci di società di persone, esercenti attività agricola e in possesso della qualifica di coltivatore diretto (CD) o di imprenditore agricolo professionale (IAP);
- i coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali pensionati che continuano a svolgere l’attività agricola e mantengono l’iscrizione nella relativa gestione previdenziale e assistenziale agricola;
- i familiari coadiuvanti del coltivatore diretto, appartenenti al medesimo nucleo familiare e iscritti nella gestione previdenziale e assistenziale agricola come coltivatori diretti.
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