Decreto 231, confisca limitata

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Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26654/08, hanno esaminato il valore del sequestro finalizzato alla confisca, stabilendo la nozione di profitto da sottoporre alla misura cautelare, assente nel decreto n. 231/01. Secondo i giudici di legittimità, “il profitto del reato in definitiva va inteso come complesso dei vantaggi economici tratti dall’illecito e a questi strettamente pertinenti, dovendosi escludere per dare concreto significato operativo a tale nozione l’utilizzazione di parametri valutativi di tipo aziendalistico”. Il punto di partenza è pertanto l’accertamento che il profitto del reato sia riconducibile alla condotta del reo. L’autorità giudiziaria, di conseguenza, dovrà valutare con attenzione il vantaggio economico che deriva dal reato da sottoporre a confisca e il corrispettivo incassato per una prestazione lecita eseguita per la controparte.

Con la medesima sentenza la Corte ha precisato che “di fronte ad un illecito plurisoggettivo deve applicarsi il principio solidaristico che informa la disciplina del concorso del reato e che implica l’imputazione dell’intera azione delittuosa e dell’effetto concorrente in capo a ciascun concorrente”. In definitiva, la sequestrabilità della singola quota di profitto è possibile solo quando essa è determinabile, in difetto, la misura cautelare può essere rivolta nei confronti di uno solo degli agenti.

Da ultimo, i giudici hanno chiarito che il cumulo tra l’applicazione della misura interdittiva con il sequestro finalizzato alla confisca è possibile, nonostante l’apparente divieto ex art. 46 del decreto 231/01. Detta disposizione, infatti, deve essere interpretata nel senso che vieta il cumulo di misure interdittive tra loro e non il cumulo di una misura interdittiva con una misura cautelare reale.

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