Decontribuzione Sud PMI: sì a studi professionali, banche e assicurazioni

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Decontribuzione Sud PMI: sì a studi professionali, banche e assicurazioni

Decontribuzione Sud PMI fruibile anche da studi professionali e dalle imprese dei settori bancario e assicurativo.

È quanto ha chiarito l’INPS al Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro. I risultati delle interlocuzioni con l’Istituto sono contenuti in una comunicazione del CNO, pubblicata sul sito internet istituzionale il 14 febbraio 2025 e anticipati dal Direttore Generale Vicario dell’INPS, Antonio Pone, nel corso di "Diciottominuti - Uno sguardo sull’attualità" del 13 febbraio 2025.

Partiamo con l’evidenziare che oggetto di precisazioni è la circolare n. 32 del 30 gennaio 2025, con la quale l’INPS ha reso operativa la nuova agevolazione denominata “Decontribuzione Sud PMI”.

Introdotta dalla legge di Bilancio 2025 (articolo 1, commi 406-412, della legge 30 dicembre 2024, n. 207), l’agevolazione è concessa nel rispetto della disciplina in materia di aiuti de minimis, secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2023/2831 e, a differenza della "gemella" Decontribuzione Sud grandi imprese (articolo 1, commi 413-421, della legge 30 dicembre 2024, n. 207), non necessita di preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea.

Datori di lavoro beneficiari

La circolare INPS n. 32/2025 chiarisce che Decontribuzione Sud PMI spetta impresa ai datori di lavoro privati:

  • rientranti nella nozione di microimpresa e di piccola e media impresa,
  • che hanno alle proprie dipendenze non più di 250 dipendenti,
  • che occupano lavoratori a tempo indeterminato, nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

Per la definizione di micro, piccole e medie imprese il legislatore rinvia all’Allegato I al Regolamento (UE) 2014/651 della Commissione, del 17 giugno 2014 che, all’articolo 1,così recita “si considera impresa qualsiasi entità che eserciti un’attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un’attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un’attività economica”. E il successivo articolo 2 stabilisce che: “La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR”.

Accertare la sussistenza di tali requisiti dimensionali e soglie è fondamentale ai fini della spettanza di Decontribuzione Sud PMI, potendo però il datore di lavoro privato che occupa più di 250 dipendenti o che supera le citate soglie di fatturato e/o bilancio annuo, beneficiare di Decontribuzione Sud grandi imprese, non ancora operativa perché subordinata alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea.

Il legislatore esclude espressamente dalla platea dei destinatari di Decontribuzione Sud PMI i datori di lavoro:

  • che stipulino contratti di lavoro domestico o contratti di apprendistato;
  • operanti nel settore agricolo;
  • gli enti pubblici economici e agli altri enti equiparabili ai datori di lavoro privati (IACP trasformati in enti pubblici economici da leggi regionali, enti privatizzati trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico, le ex Ipab, le aziende speciali costituite anche in consorzio, i consorzi di bonifica, i consorzi industriali, gli Enti morali e quelli ecclesiastici).

Rientrano tra i beneficiari dell’agevolazione, precisa l’INPS al CNO, anche gli studi professionali, stante che il concetto di impresa europea è diverso da quello di imprenditore previsto dall’articolo 2082 c.c.

Inoltre, la nuova Decontribuzione Sud 2025 si estende anche alle imprese del settore bancario e assicurativo (codice Ateco del gruppo K, intermediari del credito e assicurazioni), escluse dalla Decontribuzione Sud autorizzata (fino al 31 dicembre 2024 limitatamente ai contratti di lavoro subordinato stipulati entro il 30 giugno 2024) nel rispetto delle condizioni previste dal Temporary Crisis and Transition Framework.

Sia il limite dimensionale dei 250 dipendenti sia quello di fatturato/bilancio, previsti per le piccole e medie imprese, chiarisce l’INPS al CNO, si riferiscono all’impresa tout court. Pertanto deve essere considerato l’intero organico dell’azienda.

Rapporti di lavoro agevolati

La Decontribuzione Sud PMI prevista dalla legge di Bilancio 2025 trova applicazione per le MPMI che operano nelle regioni del Mezzogiorno e limitatamente ai rapporti a tempo indeterminato già in essere al 31.12.2024.

La Decontribuzione Sud PMI  può essere riconosciuta con riferimento a tutti rapporti di lavoro a tempo indeterminato, instaurati entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di applicazione nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna (ad esempio, per l'anno 2025, la misura spetta in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati alla data del 31 dicembre 2024), purché diversi dal lavoro agricolo e domestico, nonché dai rapporti di apprendistato.

Pertanto non sono più incentivabili né l’apprendistato né i rapporti di lavoro a termine, a prescindere dalla data di instaurazione del rapporto e dalla durata dello stesso.

Di converso la nuova Decontribuzione Sud può trovare applicazione per tutti i rapporti a tempo indeterminato instaurati entro il 31 dicembre 2024, ivi compresi quelli instaurati a decorrere dal 1° luglio 2024;

Misura dell’agevolazione

Decontribuzione SUD PMI incide, per le annualità dal 2025 al 2029, sulla contribuzione a carico ditta effettivamente sgravabile secondo una misura percentuale e un massimale di agevolazione che decrescono in base all’anno di instaurazione del rapporto di lavoro incentivabile.

La durata massima dell’incentivo all’assunzione è di 12 mensilità, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato nelle regioni del Mezzogiorno

Per l'anno 2025 è riconosciuta in misura pari al 25% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 145 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2024.

Come chiarito dalla circolare n. 32/2025, considerata la durata massima dell’agevolazione pari a 12 mensilità, le mensilità aggiuntive (tredicesima e quattordicesima mensilità), se erogate per intero, non rientrano nella base di computo della misura. Diversamente, se le mensilità aggiuntive sono erogate mensilmente mediante corresponsione di singoli ratei, le stesse rientrano nella base di computo della Decontribuzione Sud PMI, purché vengano rispettati i massimali mensili di esonero fruibile (pari a 145 euro per l’anno 2025).

Ma come deve essere intesa l’erogazione “per intero”, che ne determina l’esclusione della base di computo dell’esonero?

L’INPS al riguardo precisa che non è prevista, per la Decontribuzione Sud PMI, una separata evidenza dei ratei di mensilità aggiuntivi e che nel caso di cessazione del rapporto l’erogazione dei ratei in un’unica mensilità deve considerarsi sempre per intero.

La base di computo, fa presente l’Istituto previdenziale, è sempre l’importo esposto nell’imponibile di “datiretributivi”, senza alcuna evidenza separata dei ratei aggiuntivi.

Infine, sia per il part time sia per le cessazioni dei rapporti di lavoro in corso di mese il massimale mensile agevolabile va considerato per intero, non essendo previste riparametrazioni.

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