Decontribuzione Sud, indicazioni INPS per la fruizione dell'esonero

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Decontribuzione Sud, indicazioni INPS per la fruizione dell'esonero

Facendo seguito al via libera della Commissione UE, l'Istituto previdenziale, con la Circolare 22 ottobre 2020, n. 122, fornisce le istruzioni operative per la fruizione dell'esonero contributivo previsto dall'art. 27, Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126, dedicato alle imprese con sede operativa in aree svantaggiate, nella misura del 30% della contribuzione previdenziale per i periodi dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2020.

Ambito di applicazione

Al fine di contenere gli effetti sull'occupazione determinati dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, in aree caratterizzate da gravi situazioni di disagio socio-economico, e di garantire i livelli occupazionali, i datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, con sede operativa in una delle regioni che nel 2018 presentavano un PIL pro-capite inferiore al 75% della media UE27 o comunque compreso tra il 75% e il 90% e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale possono beneficiare di un esonero del versamento dei contributi previdenziali pari al 30%, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL.

Il nuovo esonero contributivo, slegato dai trattamenti di integrazione concessi per le riduzioni o sospensioni di attività connessi a cause imputabili agli eventi epidemiologici da Covid-19, è destinato a contenere gli effetti economici su imprese e datori di lavoro con sede operativa in aree svantaggiate per un periodo, ad oggi, compreso tra il 1° ottobre 2020 ed il 31 dicembre 2020.

In particolare, a seguito del via libera dell'Istituto previdenziale, con la Circolare INPS 22 ottobre 2020, n. 122, l'esonero in trattazione è fruibile dai datori di lavoro privati, con esclusione delle imprese agricole e dei datori di lavoro domestico, con riferimento ai rapporti di lavoro subordinato, instaurati o instaurandi, che prevedano la sede lavorativa in una delle seguenti regioni:

  • Abruzzo;
  • Basilicata;
  • Calabria;
  • Campania;
  • Molise;
  • Puglia;
  • Sardegna;
  • Sicilia.

In tal senso, la sede di lavoro dovrà intendersi l'unità operativa presso cui sono denunciati in Uniemens i lavoratori. Ciò assunto, i datori di lavoro con sede legale in una regione diversa dalle regioni individuate per il godimento del beneficio, ma che abbiano in corso rapporti di lavoro per prestazioni lavorative da effettuarsi in una delle sopraelencate regioni, dovranno richiedere, alla struttura INPS competente, l'attribuzione del codice di autorizzazione "0L" avente il significato di "Datore di lavoro che effettua l'accentramento contributivo con unità operative nei territori del Mezzogiorno". Le strutture territoriali procederanno a consultare le comunicazioni obbligatorie relative alle sedi dell'impresa e, ove prontamente riscontrate, attribuiranno il predetto codice di autorizzazione per il periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2020.

Altresì, atteso che la norma ammette all'esonero contributivo i datori di lavoro privati, salvo le espresse esclusioni contemplate, possono richiedere il beneficio sia gli imprenditori di cui all'art. 2082 Cod. Civ., nonché tutti coloro che svolgono attività non imprenditoriale (associazioni, studi professionali, associazioni politiche o sindacali, etc.), ivi inclusi - come già specificato nelle Circolari INPS 29 gennaio 2015, n. 17 e 3 novembre 2015, n. 178 - gli enti pubblici non economici. Questi ultimi, ancorché soggetti dotati di personalità giuridica di diritto pubblico, svolgono in via esclusiva o principale un'attività economica in regime di concorrenza con altri imprenditori privati del medesimo settore.

Caratteristiche dell'esonero

Il beneficio, fruibile per l'ultimo trimestre dell'anno 2020, è pari al 30% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL e ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. In particolare, non essendo previsti limiti mensili o annuali individuali di fruizione dello sgravio, per la corretta individuazione della misura dell'incentivo, nell'ambito della contribuzione a carico del datore di lavoro, dovranno intendersi dovuti e, dunque, non soggetti all'esonero in trattazione:

  • i premi e i contributi dovuti all'Istituto assicurativo, così come espressamente previsto dall'art. 27, comma 1;
  • i contributi, ove dovuti, al "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile" per effetto del comma 755, art. 1, Legge 27 dicembre 2006, n. 296;
  • i contributi, ove dovuti, ai Fondi di cui agli artt. 26, 27, 28, 29, Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nonché dovuti al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e della Provincia autonoma di Bolzano;
  • i contributi, ove dovuti, al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale;
  • il contributo previsto dall'art. 25, comma 4, Legge 21 dicembre 1978, n. 845, pari allo 0,30% della retribuzione imponibile e destinato o destinabile al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti dall'art. 18, Legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Il periodo di fruizione, dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2020, potrà essere oggetto di sospensione esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio.

Ai sensi del comma 2, art. 27, del Decreto Agosto, con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari europei, da adottarsi entro il 30 novembre 2020, potranno essere definite le modalità per la fruizione e la definizione delle misure agevolative di decontribuzione di accompagnamento per il periodo 2021-2029.

Per quanto sin qui trattato, l'incidenza dell'esonero contributivo consentirà ai datori di lavoro privati aventi sede operativa nelle regioni del Mezzogiorno di ridurre il costo complessivo mensile di un lavoratore subordinato "solo" nella misura del 7% c.a., così come è possibile evincere nella simulazione seguente, prendendo a riferimento un lavoratore full-time del settore terziario, di un'impresa con meno di 5 dipendenti con CUAF intera, inquadrato nel livello V:

Descrizione

Ordinario

Decontribuzione Sud

Differenza

Retribuzione mensile

€ 1.508,95

€ 1.508,95

-

Contributi INPS C/dipendente (9,19%)

€ 138,67

€ 138,67

-

Contributi INPS C/azienda (28,98%)

€ 437,29

€ 297,66

€ 139,64

Contributi INAIL

€ 11,14

€ 11,14

-

Totale retribuzioni dirette e contributi

€ 1.957,38

€ 1.817,75

€ 139,64

Riduzione

7,13%

Condizioni di fruizione

Come precisato al punto 4), della Circolare INPS 22 ottobre 2020, n. 122, la misura della "Decontribuzione Sud" spetta in relazione ai rapporti di lavoro istaurati o instaurandi, con le esclusioni soprarichiamate, purché sia rispettato il requisito geografico della prestazione lavorativa. In tal senso, lo sgravio in commento, non si configura allo stesso modo di un incentivo all'assunzione e, come tale, non è soggetto all'applicazione dei principi generali in materia di incentivi all'occupazione stabili previsti dall'art. 31, Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

Diversamente, ai sensi del comma 1175, art. 1, Legge 26 dicembre 2006, n. 296, il datore di lavoro dovrà:

  • essere in possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
  • non violare le norme fondamentali per la tutela delle condizioni di lavoro;
  • rispettare gli altri obblighi di legge;
  • rispettare gli accordi o contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle OO. SS. dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Coordinamento e cumulabilità con altri incentivi

Lo sgravio in trattazione è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta. In tal senso, il beneficio sarà cumulabile:

  • con le agevolazioni di tipo contributivo riferibili, ad esempio, alle assunzioni di over 50 disoccupati da almeno 12 mesi o di donne svantaggiate, ai sensi della Legge 28 giugno 2012, n. 92;
  • l'esonero contributivo per l'assunzione a tempo indeterminato di giovani, ai sensi dell'art. 1, commi da 100 a 108, e 113 e 114, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205;
  • incentivi, di tipo economico, previsti per l'assunzione di disabili ai sensi dell'art. 13, Legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero per l'assunzione di beneficiari di NASpI, di cui all'art. 2, comma 10-bis, della predette legge n. 92/2012.

Esposizione sul flusso Uniemens

I datori di lavoro che fruiranno dell'incentivo dovranno esporre, a partire dal flusso di competenza ottobre 2020, i lavoratori per i quali spetta lo sgravio valorizzando nell'elemento <Contributo>, di <Imponibile>, la contribuzione piena calcolata sull'imponibile previdenziale del mese. L'esposizione del beneficio spettante dovrà essere valorizzato all'interno di <DenunciaIndividuale>, <Dati contributivi>, <Dati retributivi>, al quadro <Incentivo> attribuendo i seguenti valori:

  • nell'elemento <TipoIncentivo> dovrà essere inserito il valore "ACAS", avente il significato di "Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud art. 27 D.L. n. 104/2020";
  • nell'elemento <CodEnteFinanziatore> il valore "H00" (Stato);
  • nell'elemento <ImportoCorrIncentivo> l'importo esposto a conguaglio e relativo al mese corrente.

Nel modello DM10, dovrà essere inserito il codice "L540", avente il significato di "Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud art. 27 D.L. n. 104/2020".

QUADRO NORMATIVO

Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 (testo convertito Legge 13 ottobre 2020, n. 136)

Circolare INPS 22 ottobre 2020, n. 122

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