Decontribuzione Sud fino al 2029

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Decontribuzione Sud fino al 2029

Con l'articolo 27, della legge di bilancio per l'anno 2021, il legislatore intende prevedere l'estensione dell'agevolazione denominata Decontribuzione Sud per gli anni dal 2021 al 2029.

La misura, già introdotta dal medesimo articolo del Decreto Agosto, dedicata alle imprese con sede operativa in aree svantaggiate e pari 30% della contribuzione previdenziale a carico dei datori di lavoro per i periodi dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2020, se confermata, consentirebbe ai datori di lavoro con sede lavorativa nelle regioni svantaggiate (Abruzzo; Basilicata; Calabria; Campania; Molise; Puglia; Sardegna; Sicilia) di fruire del predetto sgravio contributivo in maniera graduale ed in particolare:

  • per un importo pari al 30% della contribuzione datoriale dovuta sino al 31 dicembre 2025;
  • per un importo pari al 20% della contribuzione datoriale dovuta dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2027;
  • per un importo pari al 10% della contribuzione datoriale dovuta dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2029.

L'agevolazione potrà essere concessa, per il primo semestre 2021, previa autorizzazione della Commissione europea, nel rispetto delle condizioni del Quadro Temporaneo delle misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da Covid-19.

Diversamente, dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2029 l'agevolazione è concessa previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'art. 108, par. 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa in materia di aiuti di stato.

Le istruzioni e le specifiche di funzionamento dovrebbero ricalcare le indicazioni già fornite dall'Istituto previdenziale nella Circolare INPS 22 ottobre 2020, n. 122, a mente del quale:

  • possono richiedere il beneficio gli imprenditori di cui all'art. 2082, Cod. Civ., nonché tutti coloro che svolgono attività imprenditoriale ivi inclusi gli enti pubblici non economici (Circ. INPS 178/2015);
  • non sono oggetto di sgravio i premi ed i contributi dovuti all'INAIL, i contributi dovuti al Fondo per l'erogazione del TFR di cui all'art. 2120, Cod. Civ, i contributi dovuti ai fondi di cui agli da artt. 26 a 29 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148, i contributi destinati o destinabili ai fondi interprofessionali ovvero la contribuzione dovuta non avente natura previdenziale ma versata a titolo di solidarietà per le altre gestioni;
  • l'impresa deve essere in possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), non deve violare le norme fondamentali per la tutela delle condizioni di lavoro;
  • l'impresa deve rispettare gli accordi o contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle OO.SS. dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché gli altri obblighi di legge;
  • l'incentivo è cumulabile con altri esoneri o riduzioni di aliquote di finanziamento nei limiti della contribuzione datoriale dovuta.
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