Decontribuzione Sud al personale giornalistico
Pubblicato il 03 novembre 2020
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Con circolare n. 10 del 30 ottobre 2020, l’INPGI comunica che la c.d. Decontribuzione Sud (l’agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate) spetta anche con riferimento al personale giornalistico.
Fermo restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, il beneficio è riconosciuto, dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2020, in riferimento ai rapporti di lavoro subordinato, qualora la sede di lavoro sia situata in regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75% per della media EU27 o comunque compreso tra il 75% ed il 90 %, ed un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale.
Datori di lavoro che possono accedere al beneficio
Possono, quindi, accedere al beneficio in questione tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, a condizione che la prestazione lavorativa si svolga in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.
Per sede di lavoro, infatti, si intende l’unità operativa presso cui sono occupati i giornalisti per cui, le aziende con sedi operative in più regioni potranno usufruire del beneficio per i soli giornalisti occupati nelle regioni interessate dal provvedimento.
Misura dello sgravio contributivo
Ricorda l’INPGI che l’esonero è pari al 30% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi per l’assicurazione infortuni (non è previsto un limite individuale di importo all’esonero) per cui il beneficio trova applicazione sul 30% della contribuzione datoriale senza individuazione di un tetto massimo mensile.
Condizioni per l’accesso allo sgravio contributivo
La misura agevolativa spetta in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato, sia in essere che instaurandi, purché sia rispettato il requisito geografico della prestazione lavorativa.
Poiché, inoltre, nel caso di specie, stiamo parlando di diritto alla fruizione di un’agevolazione, sostanziandosi in un beneficio contributivo, lo stesso è subordinato, ai sensi dell’articolo 1, comma 1175, della Legge n. 296/2006, al possesso della regolarità contributiva e delle seguenti ulteriori condizioni:
- assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Modalità di esposizione dei dati nella procedura DASM
Il beneficio contributivo sarà richiesto direttamente nella procedura DASM, per cui l’INPGI chiarisce che, entro il 12 novembre 2020, rilascerà una versione aggiornata della procedura DASM, con le indicazioni per la fruizione del beneficio contributivo in oggetto.
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