Debiti per tasse, sequestro escluso

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La Commissione tributaria provinciale di Chieti, con la sentenza n. 150 del 22.6.07, ha negato la possibilità di chiedere le misure cautelari (nel caso di specie sequestro conservativo) per i debiti per imposte e interessi, non essendo ciò consentito dall’art. 22 della legge 472/97. Il giudice, inoltre, ha precisato che, per il requisito del periculum in mora, occorre dimostrare l’esistenza di “comportamenti intenzionali del debitore volti a sottrarre i beni immobili alla generica garanzia creditoria delle pretese erariali”.

Tale lettura garantista dell’art. 22 cit. è già stata prospettata in passato da atra giurisprudenza (v. Ctp Bari, sez. X, sent. 18/5/2006 n. 72 e Ctp Matera sent. 17/9/2002 n. 141).

Si segnala anche la sentenza 5/11/2007 n. 431 della I sezione della Ctp di Cosenza, che consente l’applicazione delle misure cautelari solo per l’ammontare della sanzioni tributarie, e, in relazione al pericolo, stigmatizza che oltre all’elemento statico deve sussistere anche il requisito dinamico, cioè il comportamento del contribuente nel momento anteriore e successivo alla pretesa fiscale.

Di senso contrario la sentenza della IV sezione della Ctp di Grosseto n. 114 del 7/12/2007, che consente l’iscrizione di ipoteca legale sui beni del trasgressore per la violazione di norme tributarie anche a garanzia di tributi che trovano titolo nella violazione di leggi finanziarie.
Anche in
  • ItaliaOggi, p. 31 – Debiti per tasse, sequestro escluso – Tasini
  • ItaliaOggi, p. 31 – Esecuzione solo per il credito

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