DDL Semplificazioni: lavoro occasionale in agricoltura operativo fino al 2025
Pubblicato il 08 ottobre 2025
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Nella seduta dell'8 ottobre 2025 l'Assemblea del Senato ha dato il primo via libera al DDL recante disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese, collegato alla legge di Bilancio (A.S. 1184-A).
Il disegno di legge, che ora passa all'esame della Camera, è stato approvato nel testo licenziato, il 2 ottobre 2025, dalla Commissione Affari Costituzionali. Tra gli emendamenti accolti dalla Comissione se ne segnala uno che proroga l'operatività della disciplina del lavoro occasionale in agricoltura (LOAgri).
Il nuovo articolo art. 9-bis, introdotto in sede referente e rubricato "Disposizioni in materia di lavoro occasionale in agricoltura", così recita
1. Al fine di limitare il fenomeno del lavoro irregolare in agricoltura consentendo alle imprese agricole di avvalersi di modalità semplificate per il reperimento di manodopera da impiegare, in particolare, nelle attività stagionali, all'articolo 1, comma 343, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: "per il biennio 2023-2024" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2025".
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 900.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2025, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali».
Cosa è il LOAgri e cosa prevede la legge di Bilancio 2023 che lo istituisce e disciplina?
LOAgri: norme e prassi di riferimento
Il lavoro occasionale in agricoltura (LOAgri) è stato introdotto con la legge di Bilancio 2023 (art. 1, commi 343-354, legge 29 dicembre 2022, n. 197).
Il LOAgri è una specifica tipologia di prestazione lavorativa prevista per il settore agricolo e pensata per:
- contrastare l’uso di lavoro irregolare nel comparto agricolo;
- offrire alle imprese agricole uno strumento semplificato per il reperimento di manodopera stagionale;
- garantire un livello minimo di tutela ai lavoratori impiegati.
L’INPS ha reso operative le disposizioni di legge con le istruzioni contenute nella circolare 12 dicembre 2023 n. 102 e nel messaggio INPS 22 dicembre 2023 n. 4652.
Sull’istituto la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha inoltre emanato una guida pratica con l’approfondimento del 25 marzo 2024.
Definizione normativa
Il comma 344 dell’art. 1 della legge di Bilancio 2023 definisce le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato come quelle attività di natura stagionale di durata non superiore a 45 giornate annue per singolo lavoratore, rese dai seguenti soggetti: disoccupati e percettori di alcune prestazioni previdenziali o assistenziali, pensionati, giovani con meno di venticinque anni di età impegnati in un ciclo di studi, detenuti o internati ammessi al lavoro esterno, nonché soggetti in semilibertà.
Caratteristiche peculiari del rapporto
Il rapporto di LOAgri si caratterizza per le seguenti peculiarità:
- subordinazione: il rapporto mantiene la natura di lavoro dipendente, con applicazione della disciplina lavoristica e previdenziale tipica del lavoro agricolo subordinato a tempo determinato, salvo deroghe specifiche (non si applicano ad esempio le agevolazioni contributive previste per il lavoro dipendente ordinario);
- temporaneità e occasionalità: il contratto ha durata massima di 12 mesi e un limite massimo di 45 giornate lavorative annue.
- limitazioni soggettive, riguardando sia i prestatori (solo categorie ammesse dalla legge) sia i datori (solo imprese agricole iscritte alle gestioni previdenziali INPS e rispettose dei CCNL/CCPL agricoli).
- limitazioni oggettive, essendo applicabile alle sole attività agricole stagionali e connesse, escluse le mansioni impiegatizie.
Requisiti soggettivi dei prestatori
Possono assumere la qualifica di operaio occasionale agricolo a tempo determinato (OTDO) soggetti che siano in una delle seguenti condizioni:
a) disoccupati (art. 19, D.Lgs. 150/2015), con dichiarazione di immediata disponibilità (DID);
b) percettori di NASpI, DIS-COLL, mobilità in deroga, reddito di cittadinanza, assegno di inclusione;
c) beneficiari di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto (CIGO, CIGS, FIS, ISCRO);
d) pensionati (vecchiaia, anzianità o anticipata – escluse pensioni ai superstiti e invalidità);
e) giovani under 25 iscritti a cicli di studi (scuola o Università);
f) detenuti, internati o semiliberi ammessi al lavoro esterno.
Tali soggetti, ad eccezione dei pensionati, non devono avere avuto rapporti di lavoro subordinato ordinario agricolo (OTI o OTD) nei tre anni precedenti alla prestazione LOAgri.
Il venir meno dei requisiti soggettivi durante il rapporto determina risoluzione automatica del contratto, con obbligo di immediata comunicazione da parte del lavoratore.
Durata e limiti
Il contratto può avere durata fino a 12 mesi, nel corso del quale possono essere espletate non più di 45 giornate lavorative per singolo prestatore..
Datori di lavoro ammissibili e vincoli applicativi
Possono instaurare rapporti di LOAgri esclusivamente i datori di lavoro che operano nel settore economico dell’agricoltura e che sono iscritti, quali datori di lavoro agricoli, alle specifiche Gestioni previdenziali dell’INPS.
Tali datori di lavoro agricoli devono rispettare i CCNL e CCPL stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
Inoltre, la normativa circoscrive il LOAgri alle sole attività stagionali agricole e connesse, strettamente legate al ciclo biologico di piante e animali (es. semina, raccolta, potatura, vinificazione, molitura, pastorizia, attività agrituristiche collegate).
NOTA BENE: Il LOAgri non può essere usato per mansioni impiegatizie nelle imprese agricole, ma solo per le attività tipiche degli operai agricoli, come definite nei contratti collettivi di settore.
Obblighi a carico del datore di lavoro nel LOAgri
I datori di lavoro agricoli, legittimati a instaurare contratti di lavoro occasionale agricolo a tempo determinato (OTDO), sono tenuti ad adempiere a specifici obblighi preliminari prima dell’inizio della prestazione lavorativa:
- Verifica dei requisiti soggettivi del prestatore: deve essere acquisita un’autocertificazione da parte del lavoratore, con la quale egli dichiara la propria condizione soggettiva, ai sensi del comma 345, art. 1, legge di Bilancio 2023.
- Comunicazione obbligatoria al Centro per l’impiego: il datore di lavoro è tenuto a trasmettere la comunicazione obbligatoria relativa all’instaurazione del rapporto. Nella comunicazione, i 45 giorni massimi di prestazione sono calcolati in base alle presunte giornate effettive di lavoro e non alla durata complessiva del contratto, che può estendersi fino a 12 mesi.
- Obbligo informativo al lavoratore: l’informativa ex art. 1 D.Lgs. 152/1997 si intende assolta mediante consegna della copia della comunicazione di assunzione inviata al Centro per l’impiego.
Inoltre i datori di lavoro agricoli sono tenuti ai seguenti adempimenti
- Iscrizione nel Libro unico del lavoro (LUL): l’iscrizione del lavoratore OTDO nel LUL può avvenire in un’unica soluzione anche al termine del rapporto, pur potendo i compensi essere corrisposti anticipatamente con cadenza settimanale, quindicinale o mensile.
- Pagamento della retribuzione: il compenso deve rispettare le retribuzioni previste dai CCNL e CCPL degli operai agricoli, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. I pagamenti devono avvenire con strumenti tracciabili.
- Versamento della contribuzione: il datore di lavoro versa all’INPS la contribuzione unificata previdenziale e assistenziale agricola, comprensiva anche della quota contrattuale e INAIL.
- Gestione operativa della contribuzione: i datori di lavoro devono avvalersi del CIDA (Codice Identificativo Azienda), già utilizzato per la gestione dei flussi retributivi e contributivi di OTI e OTD. In assenza di CIDA (es. imprese nuove, IAP, coltivatori diretti), è necessaria la presentazione di denuncia aziendale ex art. 5 d.lgs. 375/1993. Le denunce contributive devono essere trasmesse tramite flussi Uniemens – sezione “PosAgri”.
- Trasferimento delle quote a INAIL: le quote contributive relative alla tutela contro infortuni e malattie professionali, insieme ai dati delle prestazioni OTDO, sono trasferite con le modalità già operative per i lavoratori agricoli ordinari.
Violazioni e sanzioni
Se il datore di lavoro supera il limite delle 45 giornate annue per singolo prestatore, il rapporto di LOAgri si trasforma automaticamente in contratto a tempo indeterminato.
È prevista una sanzione da 500 a 2.500 euro per ciascuna giornata di violazione, nei casi di:
- utilizzo di soggetti non ammessi al LOAgri,
- mancata comunicazione al Centro per l’impiego.
Non si applica la procedura di diffida ex art. 13, d.lgs. 124/2004.
Il datore non è sanzionabile se la violazione dipende da autocertificazioni incomplete o false del lavoratore.
Proroga fino al 31 dicembre 2025
La disciplina transitoria relativa al lavoro occasionale in agricoltura è prevista attualmente per il biennio 2023-2024.
Il nuovo articolo art. 9-bis, introdotto in sede referente, proroga la disciplina per il ricorso alle prestazioni occasionali in agricoltura (LOAgri) per il 2025.
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