Ddl concorrenza. Ultimi emendamenti su società tra avvocati e posti notarili

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Ddl concorrenza. Ultimi emendamenti su società tra avvocati e posti notarili

Nella seduta del 20 luglio 2015, le Commissioni riunite Finanze e Attività produttive della Camera, hanno proseguito l'esame, in sede referente, del disegno di legge governativo in materia di concorrenza.

Da segnalare che nel corso della seduta sono state ripresentate alcune proposte emendative precedentemente dichiarate inammissibili nonché ulteriori nuove proposte emendative dei relatori. Il termine di presentazione per i relativi subemendamenti è fissato al 22 luglio.

Ok ai soci di capitale se la maggioranza dei professionisti è sempre garantita  

Tra i nuovi emendamenti dei relatori, in particolare, si evidenzia la previsione che consente, nelle società tra avvocati, l’ingresso di soci di capitale. In detta ipotesi, tuttavia, viene altresì statuito che il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci. Il venir meno di tale condizione costituirebbe causa di scioglimento della società e il consiglio dell'ordine presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi.

Inoltre, i componenti dell'organo di gestione non potranno essere estranei alla compagine sociale.

Fermo il principio della personalità della prestazione professionale, i soci professionisti – specifica l’emendamento dei relatori - sono tenuti ad assicurare per tutta la durata dell’incarico “la piena indipendenza e imparzialità, dichiarando possibili conflitti d’interesse o di incompatibilità, iniziali o sopravvenute”, mentre l’eventuale sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall'albo nel quale è iscritto costituisce causa di esclusione dalla società tra avvocati.

Posti notarili e conti correnti dedicati

Sul fronte professionale notarile, gli emendamenti da ultimo presentati prevedono che il numero e la residenza dei notai per ciascun distretto sia determinato con decreto del ministro della Giustizia emanato, uditi i Consigli notarili e le Corti d'appello, tenendo conto della popolazione, della estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione, e procurando che di regola ad ogni posto notarile corrisponda una popolazione di almeno 5.000 abitanti.

Viene consentito, altresì, che il notaio possa recarsi, per ragione delle sue funzioni, in tutto il territorio della regione in cui si trova la sede assegnatagli, ovvero in tutto il distretto della corte d'appello in cui si trova la sede, se tale distretto comprende più regioni, ed aprire un ufficio secondario nel territorio del distretto notarile in cui trovasi la sede stessa, nonché recarsi nelle sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane.

Disciplinata anche la previsione secondo cui il notaio o altro pubblico ufficiale è tenuto a versare su apposito conto corrente dedicato: tutte le somme dovute a titolo di tributi per i quali il medesimo sia sostituto o responsabile d'imposta, e comunque le spese anticipate in relazione agli atti a repertorio dallo stesso ricevuti o autenticati e soggetti a pubblicità immobiliare o commerciale; ogni altra somma affidatagli e soggetta ad obbligo di annotazione nel registro delle somme e dei valori; l'intero prezzo o corrispettivo, ovvero il saldo degli stessi, se determinato in denaro, oltre alle somme destinate ad estinzione di gravami o spese non pagate o di altri oneri dovuti in occasione del ricevimento o dell'autenticazione di atti di trasferimento della proprietà o di trasferimento, costituzione od estinzione di altro diritto reale su immobili o aziende, se in tal senso richiesto da almeno una delle parti e conformemente all'incarico espressamente conferito.

Links Anche in
  • Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 38 - Società tra avvocati con soci di capitale ma non «prevalenti» - G. Ne.
  • ItaliaOggi, p. 30 – Professioni alla ribalta - Pacelli

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