DdL Bilancio 2019, Reddito di Inclusione. Misura prorogata di un anno
Pubblicato il 14 dicembre 2018
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Giunge la proroga, per un altro anno, della vigente misura per il contrasto all’esclusione sociale, vale a dire il ReI (meglio conosciuto come "Reddito di Inclusione"), disciplinato dal D.Lgs n. 147/2017. A stabilirlo è un emendamento approvato dal governo al Disegno di Legge di Bilancio 2019, il quale afferma che nel 2019 il ReI sarà erogato dall'INPS anche in mancanza della comunicazione, ad opera degli ambiti territoriali, dell'avvenuta sottoscrizione del progetto personalizzato.
Reddito di Inclusione
Il Reddito di Inclusione (ReI), disciplinato dal D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147, successivamente modificato dall’art. 1, co. 190, 191 e 192 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018), è la nuova misura unica di contrasto alla povertà condizionata alla prova dei mezzi e all’adesione a un progetto personalizzato d’attivazione e d’inclusione sociale e lavorativa finalizzato all’affrancamento dalla condizione di povertà. Dal 1° dicembre 2017, le famiglie in possesso dei requisiti previsti dal Decreto Legislativo, potranno richiedere il ReI presso il proprio Comune di residenza o eventuali altri punti di accesso che saranno indicati dai Comuni stessi, compilando un apposito modello di domanda predisposto dall’INPS. Il beneficio economico viene versato mensilmente su una carta di pagamento elettronica (Carta ReI).
Caratteristiche
Il ReI è una prestazione composta di due parti:
-
un beneficio economico, erogato mensilmente mediante carta di pagamento elettronica (c.d. «Carta ReI»);
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un progetto personalizzato per l'attivazione e l'inclusione sociale e lavorativa, il cui fine è il superamento della condizione di povertà. Tale progetto è predisposto sotto la regia dei servizi sociali del comune.
Il beneficio economico mensile varia in base al numero dei componenti il nucleo familiare (da 187,50 euro per un componente fino a 539,82 euro per sei o più componenti), per un periodo massimo di 18 mesi e può essere rinnovato per altri 12 mesi. In quest'ultimo caso, tuttavia, la richiesta di rinnovo potrà essere inoltrata non prima di sei mesi dall'erogazione dell'ultima mensilità precedente.
La disciplina prevede che l'INPS possa procedere all'accredito del beneficio, mensilmente, solo dopo avere la comunicazione d'avvenuta sottoscrizione del progetto personalizzato. Tuttavia, in sede di avvio del ReI - precisamente solo per quest'anno - è stata prevista una deroga, con possibilità per l'INPS di disporre l'accredito del beneficio economico anche in assenza della comunicazione d'avvenuta sottoscrizione del progetto personalizzato, comunicazione dovuta dagli ambiti territoriali. L'emendamento approvato al ddl Bilancio 2019 proroga la deroga a tutto il prossimo anno.
Destinatari
Il Reddito di Inclusione è riconosciuto alle famiglie in possesso dei seguenti requisiti:
-
di residenza e soggiorno;
-
familiari;
-
economici
-
altri requisiti.
Con riferimento ai requisiti di residenza e di soggiorno, il componente che richiede la misura deve essere congiuntamente:
-
cittadino italiano;
-
cittadino comunitario;
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familiare di cittadino italiano o comunitario, non avente la cittadinanza in uno Stato membro, titolare del diritto di soggiorno o diritto di soggiorno permanente;
-
cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
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titolare di protezione internazionale (asilo politico, protezione sussidiaria) che sia residente in Italia da almeno due anni al momento della presentazione della domanda.
Nell'ottica della progressiva estensione della misura, la Legge di Bilancio 2018 (art. 1, comma 192) abroga dal 1° luglio 2018 tutti i requisiti familiari (presenza di un minorenne, di una persona disabile, di una donna in gravidanza, di un disoccupato ultra 55enne). Pertanto, a partire dal 1° giugno 2018, possono presentare domanda tutti coloro che possiedono gli altri requisiti, indipendentemente dalla composizione familiare.
Requisiti economici
Si ricorda, infine, che per accedere al ReI il nucleo familiare deve essere in possesso congiuntamente di:
-
un valore ISEE in corso di validità non superiore a 6 mila euro;
-
un valore ISRE (l’indicatore reddituale dell’ISEE diviso la scala di equivalenza) non superiore a 3 mila euro;
-
un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 20 mila euro;
-
un valore del patrimonio mobiliare (depositi, conti correnti) non superiore a 10 mila euro (ridotto a 8 mila euro per la coppia e a 6 mila euro per la persona sola).
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