Datore di lavoro responsabile per l'infortunio del dipendente anche se vi è un Rspp
Autore: Roberta Moscioni
Pubblicato il 26 marzo 2012
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La Corte di Cassazione, sezione quarta, con la sentenza n. 6400 del 16 febbraio 2012, ribadisce che anche se è stato nominato un Rssp (responsabile di servizio di prevenzione e protezione) e anche se il lavoratore non ha applicato correttamente tutte le misure di sicurezza, il datore di lavoro non può essere considerato del tutto esonerato da responsabilità per infortunio.
Condannato in primo grado per lesioni personali colpose gravi, il datore di lavoro ricorre in giudizio sostenendo che il lavoratore aveva adottato personalmente una condotta "volontaria ed abnorme" e che un Rspp era stato nominato con funzioni di vigilanza su quello specifico processo lavorativo.
Nonostante la delega e la condotta “negligente” del lavoratore, il datore di lavoro non può essere del tutto estromesso dalla colpa nel caso in cui avvengano incidenti gravi in violazione delle regole dettate dall’articolo 16 del Dl n. 81/2008.
La responsabilità penale diretta del datore di lavoro per l'inosservanza delle norme dettate in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro non è esclusa ex se per il solo fatto che sia stato designato il Rspp. È da ricordare, infatti, che il datore di lavoro è tenuto per legge a nominare un Rspp e che tale nomina non equivale a "delega di funzioni" utile ai fini dell'esenzione del datore di lavoro da responsabilità per la violazione della normativa antinfortunistica, in quanto ciò gli consentirebbe di "trasferire" ad altri (delegato) la posizione di garanzia che questi ordinariamente assume nei confronti dei lavoratori. Tale posizione di garanzia, invece, compete solo al datore di lavoro che è obbligato per legge a prevenire il verificarsi di eventi dannosi connessi con l’espletamento della stessa attività lavorativa.
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