Dati personali con un utilizzo snello
Autore: eDotto
Pubblicato il 12 novembre 2008
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E' stato messo a punto dal Garante della privacy, insieme al Consiglio nazionale forense, Unione camere penali, Unione camere civili, Unione avvocati europei, Associazione italiana giovani avvocati, Organismo unitario dell'avvocatura, la Federpol e l'Aipros, un codice deontologico privacy per avvocati e investigatori privati, che, in procinto di essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, entrerà in vigore il 1° gennaio 2009.
Il testo, che fornisce indicazioni sugli adempimenti posti a carico dei professionisti e sulla conservazione dei fascicoli presso gli studi legali, prevede che:
- per quel che concerne l'informativa sulla privacy, questa può essere data anche oralmente o, se scritta, fornita una tantum, con formule colloquiali e semplici, anche affissa nello studio o pubblicata sul sito web;
- i dati raccolti devono essere conservati con cura e garantiti da adeguate misure di sicurezza che possano evitare eccessi abusivi o furti di dati. Anche il personale dello studio dovrà essere istruito sul trattamento dei dati;
- gli atti potranno essere conservati anche dopo la chiusura della causa ma solo per effettive necessità;
- relativamente alle acquisizioni telefoniche, è il legale che deve attestare al gestore di telecomunicazioni la necessità difensiva di ottenere i tabulati, assumendosene, peraltro, ogni responsabilità in caso di abuso.
Riguardo agli investigatori, il Codice prevede che possono intraprendere ricerche ed indagini solo dopo aver ricevuto un incarico scritto da un difensore o da un altro soggetto. L'incarico ricevuto va, peraltro, eseguito personalmente. Una volta conclusa l'attività investigativa tutti i dati raccolti devono essere cancellati.
- per quel che concerne l'informativa sulla privacy, questa può essere data anche oralmente o, se scritta, fornita una tantum, con formule colloquiali e semplici, anche affissa nello studio o pubblicata sul sito web;
- i dati raccolti devono essere conservati con cura e garantiti da adeguate misure di sicurezza che possano evitare eccessi abusivi o furti di dati. Anche il personale dello studio dovrà essere istruito sul trattamento dei dati;
- gli atti potranno essere conservati anche dopo la chiusura della causa ma solo per effettive necessità;
- relativamente alle acquisizioni telefoniche, è il legale che deve attestare al gestore di telecomunicazioni la necessità difensiva di ottenere i tabulati, assumendosene, peraltro, ogni responsabilità in caso di abuso.
Riguardo agli investigatori, il Codice prevede che possono intraprendere ricerche ed indagini solo dopo aver ricevuto un incarico scritto da un difensore o da un altro soggetto. L'incarico ricevuto va, peraltro, eseguito personalmente. Una volta conclusa l'attività investigativa tutti i dati raccolti devono essere cancellati.
- ItaliaOggi, p. 39 – Avvocati, un Codice per la difesa – Ciccia
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