Dati Inps, eluso l’invio telematico

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L’articolo 44 del Dl 269/03, convertito in legge 326/03, ha previsto, a decorrere dalle retribuzioni corrisposte con riferimento al mese di gennaio 2005, che i sostituti d’imposta tenuti al rilascio della certificazione unica (Cud) trasmettano ogni mese agli enti previdenziali in via telematica, entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo dei contributi, l’aggiornamento delle posizioni assicurative individuali e l’erogazione delle prestazioni. Rientrano in tale obbligo anche i soggetti non sostituti d’imposta, quali ambasciatori, organismi internazionali o aziende straniere che occupano lavoratori italiani all’estero assicurati in Italia. Non devono, invece, inviare la denuncia mensile i datori di lavoro domestico e quelli agricoli per gli Otd e gli Oti, cioè per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato. L’adempimento di fatto è un obbligo anche se la legge non ha previsto alcuna sanzione in caso di mancata trasmissione del flusso. Va, comunque, sottolineato che il mancato invio dell’E-Mens comporta molti problemi, soprattutto per i lavoratori. Anche l’Inps (messaggio n. 32352 del 5/12/2006) ricorda che la mancata trasmissione dei flussi E-Mens ha effetti negativi sia per l’Istituto stesso (mancato aggiornamento degli archivi) sia per gli assicurati (non consente di conoscere la data utile al diritto a pensione e liquidazione in tempo reale).

Da un monitoraggio condotto di recente dall’Istituto previdenziale, è stato possibile stilare una classifica delle aziende con parziale assenza di denunce E-Mens nel periodo gennaio 2005 – ottobre 2006. Lo studio rileva che sono 376mila le aziende che non hanno inviato con regolarità le denunce previdenziali e assicurative e che al primo posto per difetto di trasmissione si trova la provincia dell’Aquila (il 35% delle aziende Dm10 non è stato assiduo nell’invio).

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