Dati degli studi da allegare all’atto

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di Bari – sentenza 283/15/06 – afferma che l’Ufficio fiscale che nella motivazione di un avviso di accertamento richiami per relationem il prospetto contenente i dati contabili ed extra-contabili utilizzati per la determinazione dei maggiori ricavi da studi di settore, deve allegare il documento all’atto impositivo. Va, infatti, sempre consentito al contribuente il diritto di difesa, pertanto “se l’amministrazione finanziaria in un atto fa riferimento ad altri atti questi devono essere necessariamente allegati all’atto che li richiama”. In caso contrario, egli non avrebbe notizia delle ragioni poste a base dell’accertamento e, soprattutto, non potrebbe verificare la corretta quantificazione del maggior reddito accertato.

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