Data spartiacque per la rilevanza fiscale dell'immobile ceduto dal professionista

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L’agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 13 del 2 marzo 2010, offre chiarimenti circa il regime fiscale degli immobili strumentali dei professionisti alla luce delle modifiche intervenute con la Finanziaria 2007 sull’articolo 54 del Tuir.

Il caso dell’interpello, a cui la risoluzione fornisce risposta, riguarda una commercialista proprietaria di un immobile strumentale acquistato come persona fisica che, per assicurarsi il diritto alle agevolazioni della Finanziaria 2007, ha pensato di cedere tale immobile a una società di leasing per poi rientrarne in possesso, con un contratto di locazione finanziaria, in qualità di soggetto Iva.

Preliminarmente si ricorda che ai fini della valutazione della strumentalità dell’immobile non assume rilevanza la circostanza che l’acquisto sia stato effettuato in qualità di persona fisica o di esercente arte o professione, ma occorre valutare se l’immobile risulti, per destinazione esclusiva, adibito all’attività professionale.

Poi, viene indicata la data spartiacque del 1° gennaio 2007 dell’acquisto dell’immobile, che determina il diverso trattamento tributario riservato ai proventi o alle perdite generati dalla cessione. Più precisamente viene indicato che se l’acquisto dei fabbricati in oggetto risale a prima del 2007 l’eventuale plus o minusvalore derivante dalla successiva cessione non ha alcuna rilevanza per il Fisco. Concorrono, infatti, al reddito imponibile dei soggetti che esercitano attività artistica o professionale le plusvalenze e le minusvalenze che discendono dalla vendita degli immobili strumentali acquistati dal 1° gennaio 2007.

Inoltre, si specifica che la deduzione dei canoni di leasing versati per l’immobile strumentale all’attività professionale è possibile solo se il contratto di locazione finanziaria è stato stipulato nel periodo tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2009, fermo restando che tale contratto abbia una durata minima di otto anni e una massima di quindici.
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