Danno morale e danno esistenziale diversi e autonomamente risarcibili

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La Corte di cassazione, pronunciandosi con sentenza n. 22585 depositata il 3 ottobre 2013 nell'ambito di una controversia per risarcimento danni conseguenti a sinistro, ha tenuto a sottolineate che la mancanza di danno biologico quale conseguenza dannosa non esclude, in astratto, che possa affermarsi la configurabilità di un danno morale soggettivo e di un possibile danno “dinamico-relazionale”.

Sarebbero due – continua la Corte - i momenti essenziali della sofferenza dell'individuo: il dolore interiore (danno morale) e la significativa alterazione della vita quotidiana (danno esistenziale). Danni che la Cassazione definisce diversi e, perciò solo, entrambi autonomamente risarcibili, se rigorosamente provati.

Ed è lecito ipotizzare – continuano i giudici di legittimità – che la categoria del danno esistenziale risulti “indefinita ed atipica” come probabile conseguenza dell'essere la stessa dimensione della sofferenza umana, a sua volta, “indefinita e atipica”.
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