Danno da perdita della vita di relazione come componente del danno biologico

Pubblicato il



La Corte di cassazione, con la sentenza n. 19963 del 30 agosto 2013, si è occupata di danno da perdita della vita di relazione quale componente del danno biologico ed appartenente alla esplicazione della vita attiva e sociale; tale danno – spiega la Corte - va riconosciuto nel caso in cui la vita medesima venga ad essere “totalmente disintegrata”.

Con la decisione in esame, la Suprema corte ha riconosciuto l'integrale risarcibilità dei danni subiti a tale titolo da un ragazzo, rimasto coinvolto in un incidente stradale quale terzo trasportato in una delle auto interessate dal sinistro.

In particolare, i giudici di legittimità hanno censurato la motivazione resa dalla Corte di merito la quale aveva ritenuto che il peggioramento delle condizioni di vita, in soggetto “cranioleso, emiplegico e con paresi facciale sinistra, non autosufficiente e che necessiti di diuturna assistenza”, non fosse tale da determinare la integrale ed equa rideterminazione del danno alla vita sociale, solo parzialmente riconosciuto in primo grado.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 23 - Risarcito il danno alla vita sociale – Maciocchi

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito