Danno da erroneo pagamento assegno
Pubblicato il 21 aprile 2016
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La responsabilità della banca che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal beneficiario in ragione di un’errata identificazione di chi presenti il titolo per l’incasso, prescinde da qualsiasi addebito di colpa.
L’articolo 43 del Regio Decreto n. 1736/1933 disciplina, infatti, in modo autonomo la fattispecie dell’adempimento dell’assegno non trasferibile, derogando sia alla disciplina generale del pagamento dei titoli di credito a legittimazione variabile, sia al disposto di diritto comune dettato, in tema di obbligazioni, dall’articolo 1189 del Codice civile che dispone la liberazione del debitore adempiente in buona fede in favore del creditore apparente.
Ne consegue che la banca, nell’effettuare il pagamento in favore di persona diversa dal legittimato, non è liberata dalla propria obbligazione finché non paghi nuovamente al prenditore esattamente individuato l’importo dell’assegno, a prescindere dalla sussistenza dell’elemento della colpa nell’errore sulla identificazione di quest’ultimo.
Responsabilità indipendente da colpa
Del resto, una responsabilità della banca indipendente dalla colpa si giustifica anche perché, se un tale pagamento potesse considerarsi liberatorio, il beneficiario effettivo dell’assegno smarrito o sottratto non potrebbe giovarsi neppure dell’ammortamento, escluso dall’articolo 43 della Legge citata per l’assegno bancario emesso con la clausola “non trasferibile”.
E’ questo il più recente orientamento giurisprudenziale a cui dichiara di aderire la Corte di cassazione, Prima sezione civile, nel testo della sentenza n. 3405 depositata il 22 febbraio 2016.
Nell’approfondimento, una disamina sulle più recenti pronunce di legittimità in materia.
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