Danno da cose in custodia, ricognizione della Cassazione
Pubblicato il 14 marzo 2018
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La Corte di cassazione ha operato una ricognizione degli orientamenti giurisprudenziali consolidatisi in tema di responsabilità ex articolo 2051 del Codice civile per quanto riguarda il danno cagionato da cose in custodia, enunciando alcuni principi di diritto applicabili in ordine alle controversie che abbiano ad oggetto questo tipo di responsabilità.
Responsabilità a prescindere dalla colpa
In primo luogo, viene sottolineato che l’articolo 2051 richiamato, nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima.
A seguire, viene spiegato che la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'articolo 2043 del Codice civile “salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso”.
Esclusione della responsabilità
Per quanto riguarda poi la categoria delle cause di esclusione della responsabilità oggettiva per danno da cose, la Suprema corte sottolinea come la condotta del danneggiato che entri in interazione con queste si atteggi diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso; questo in applicazione - anche ufficiosa - dell'articolo 1227 del Codice civile, primo comma.
Così, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle cautele da parte dello stesso danneggiato normalmente attese in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso.
Infine, viene ricordato che quando la causa di esclusione della responsabilità sia indicata nella condotta del danneggiato, “può prescindersi dalla necessità, ai fini dell'esonero, di un'imprevedibilità ed inevitabilità intese nel senso di estraneità alla regolarità o adeguatezza causale, come invece rimane necessario quando si invoca un caso fortuito o un'elisione del nesso causale per altra ragione”.
Così la Terza sezione civile di Cassazione, con ordinanza n. 6034 del 13 marzo 2018.
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