Danni per chi subisce il metodo mafioso

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Con la recente decisione n. 6462 del 21 febbraio 2011, la Cassazione ha ravvisato il reato di concorrenza illecita con violenze e minacce in presenza di un sodalizio criminale che aveva alterato la concorrenza anche se la violenza o la minaccia non erano state esercitate in maniera diretta ma attraverso l'utilizzo del “metodo mafioso”.

Importanti risvolti discendono da tale statuizione, in quanto viene ad aprirsi la concreta possibilità, anche nei casi come quello esaminato, che la vittima della violenza o minaccia indiretta agisca sul piano civile per ottenere i danni conseguenti alla lesione della concorrenza. E' quanto sottolineato anche dal procuratore aggiunto alla Direzione nazionale antimafia, Alberto Cisterna, secondo cui “le imprese che operavano legalmente nel settore messo sotto osservazione dal procedimento penale potranno sicuramente agire in giudizio instaurando un giudizio civile per vedersi riconosciuto sul piano economico quanto sancito su quello penale”.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 37 - Richiesta dei danni ai condannati per mafia - Negri

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