Dalla scelta della difesa personale non può derivare la compensazione delle spese

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Con la sentenza n. 9902 del 27 aprile scorso, la Cassazione ha accolto il ricorso presentato da un uomo contro la decisione con cui il Giudice di pace di Roma, in un giudizio di opposizione a cartella esattoriale che si era concluso favorevolmente per il ricorrente, aveva disposto la compensazione delle spese di giudizio in considerazione della gratuità del giudizio e del fatto che, per detto procedimento, l'uomo non aveva necessitato del patrocinio di un legale. Secondo i giudici di legittimità, il Giudice di Pace non aveva fatto “buon governo” dei principi vigenti materia di regolamentazione delle spese in quanto aveva posto a carico del ricorrente in opposizione “la scelta di essersi dotato di un difensore professionale piuttosto che di aver proposto la sua domanda di persona con ciò affermando un principio del tutto estraneo all'attuale ordinamento processuale, che consente, soltanto in via facoltativa, la difesa personale, restando normalmente percorribile la strada del patrocinio legale”. Inoltre, continua la Corte, la gratuità delle spese in ordine all'esenzione di tasse e imposte non riguardava le spese sostenute per la difesa tecnica.

Eleonora Pergolari
Anche in
  • ItaliaOggi, p. 24 – Chi vince non paga le spese - Manzelli

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