Dal ministero del Lavoro i contorni del lavoro occasionale del familiare

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Con la lettera circolare n. 10478 del 10 giugno 2013 al personale ispettivo, il ministero del Lavoro interviene in merito alla disciplina delle prestazioni di natura occasionale rese dal familiare in piccole realtà imprenditoriali nei settori artigianato, agricoltura e commercio. Nello specifico, quesiti sono giunti al ministero sugli obblighi del datore di versare i contributi all’Istituto previdenziale competente.

Per le prestazioni di pensionati, parenti o affini entro il terzo grado (quarto grado per il settore agricolo) dell'imprenditore, che è probabile non possano garantire una continuità della prestazione che offrono per spirito di solidarietà, come per quelle rese da parenti o affini con lavoro full time presso un altro datore di lavoro, dato il residuale e limitato tempo a disposizione per poter svolgere un altro lavoro con prevalenza e continuità, si presume sempre che siano occasionali e rese a titolo gratuito. Pertanto, non si dovrà né richiedere l'iscrizione nella Gestione assicurativa di competenza, né ricondurre alla fattispecie della subordinazione.

Il ministero indica anche che il limite di riferimento per ritenere una collaborazione gratuita e occasionale, in mancanza di evidenze in senso inverso, è di 720 ore o 90 giorni l'anno. Inoltre, chiarisce che è da ritenere occasionale se resa in sostituzione o in affiancamento del titolare.
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