Dal contrasto interpretativo il notaio esce senza sanzioni

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Deve ritenersi immune da sanzioni il notaio che ha redatto atti costitutivi di società contenenti una clausola compromissoria che prevede la nomina di arbitri da parte delle stesse parti. Questo orientamento vige fino all’1 settembre 2011.

Infatti la questione controversa sull’ammissibilità o meno dell’inserimento, negli atti societari, di una clausola compromissoria che stabilisce la nomina dell’arbitro ad opera delle stesse parti è stata definita solo con una recentissima sentenza della Corte di cassazione del settembre 2011. In precedenza c’era contrasto tra giurisprudenza e dottrina.

Quindi dal 1 settembre 2011 costituisce errata applicazione dell'art. 28 della legge n. 89/1913 e quindi conduce alla nullità dell’atto, redarre documenti “costitutivi di società di persona contenenti una clausola di arbitrato con nomina degli arbitri da parte di intranei”.

Per questo la Corte di cassazione con sentenza n. 21202 del 13 ottobre 2011, ha annullato le sei sanzioni (altre sei erano prescritte) che erano state comminate al notaio dalla Corte di merito per responsabilità disciplinare per avere redatto un atto proibito dalla legge.
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