Dal 3 novembre 2011 nuove regole per diventare consulenti del lavoro

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Sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 179, del 3 agosto 2011, è stato pubblicato il decreto del ministero del Lavoro 20 giugno 2011, che riscrive le norme per il tirocinio obbligatorio ai fini dell'ammissione all'esame di Stato, necessario per l'abilitazione professionale di consulente del lavoro. Le nuove regole sul praticantato entreranno in vigore 90 giorni dopo la loro pubblicazione ufficiale, cioè il prossimo 3 novembre.

Le novità non riguardano i praticanti che a tale data risulteranno già iscritti nei registri provinciali: questi potranno concludere il loro periodo di pratica secondo le norme previgenti, fissate dal Dm 2/12/97.

Di seguito i punti chiave della nuova disciplina:

- confermato a 24 mesi il periodo di pratica, di cui 6 mesi potranno essere anticipati durante il percorso di studi universitario con la partecipazioni a corsi di formazione specifici;
- possibile la riduzione di 12 mesi del periodo di pratica se si possiede una laurea specialistica o magistrale, rientrante in una delle classi stabilite da un'apposita convezione tra il Consiglio nazionale dell'Ordine e il ministero dell'Università;
- la riduzione è possibile anche a patto che il praticante, nel corso degli studi, abbia svolto un tirocinio non inferiore a 6 mesi, esclusivamente presso uno studio di un consulente del lavoro, ed abbia ottenuto il riconoscimento di almeno nove crediti formativi;
- nello studio professionale, anche se associato, non possono essere ammessi contemporaneamente più di due praticanti per volta;
- il praticante deve rispettare una frequenza minima obbligatoria di 20 ore settimanali all’interno delle studio, contro le 4 ore attuali, sotto la diretta supervisione del professionista.

La nuova disciplina del praticantato si fa più dura nei confronti di coloro che non esercitano regolarmente la professione: solo i liberi professionisti iscritti all'Albo dei consulenti da almeno due anni e in regola con la disciplina della formazione continua obbligatoria potranno ammettere i praticanti presso i loro studi. Per far valere il tirocinio svolto presso un professionista non consulente (commercialista, avvocato), è necessario che il titolare dello studio abbia effettuato la comunicazione alla Dpl da almeno 3 anni, ai sensi di quanto previsto dal comma 1, dell’articolo 1 della legge n. 12/79.

Infine, si segnala che il periodo di pratica per l’accesso alla formazione di consulente del lavoro può essere compatibile con un rapporto di lavoro subordinato in cui sia presente la finalità formativa, intrattenuto o con lo stesso professionista oppure con altri soggetti. In tal caso, è riconosciuta la possibilità di corrispondere un compenso al tirocinante, la cui entità è fissata in base ad un libero accordo tra le parti.
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