Dal 2013 sostanziose novità in materia di fatturazione
Autore: Cinzia Pichirallo
Pubblicato il 13 dicembre 2012
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Con il D.L. 11dicembre 2012, n. 216 sono state recepite le modifiche
disposte dalla Ue, con direttiva 2010/45/UE del 13 luglio 2010, al
sistema comune di imposta sul valore aggiunto, relativamente alle norme
sulla fatturazione. Il provvedimento prevede, a partire dal 1° gennaio
2013: la sostanziale equiparazione della fattura elettronica a quella
cartacea, l'introduzione di una fattura semplificata, nuovi termini per
l'emissione delle fatture intracomunitarie, la fattura differita.
Le disposizioni sulla fatturazione si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2013.
EMISSIONE FATTURE
Una sola fattura, contenente il dettaglio delle operazioni, può essere emessa, entro il 15 del mese successivo all'effettuazione, per:
-> cessioni di beni, se
documentate in modo da identificare i soggetti tra i quali è avvenuta
-> prestazioni di servizi, se individuate da idonea documentazione
-> prestazioni di servizi, se individuate da idonea documentazione
qualora effettuate nello stesso mese solare nei confronti dello stesso soggetto.
Il documento contabile deve sempre contenere la data di emissione e il numero progressivo che la identifichi in modo univoco. Inoltre, va indicata la partita Iva del cessionario o committente e, nel caso in cui il cessionario o committente residente o domiciliato nel territorio dello Stato non agisce nell’esercizio d’impresa, arte o professione, il codice fiscale.
Dal 1° gennaio 2013:
- in caso di cessioni intracomunitarie, l'emissione della fattura va eseguita entro il giorno 15 del mese successivo a quello della consegna/spedizione della merce. Le fatture vanno sempre integrate con l’indicazione dell’imposta sia per quanto riguarda i servizi generici resi da prestatore UE sia per quanto riguarda l’acquisto di servizi non generici;
- per le prestazioni di servizi rese a soggetti passivi di altro Stato Ue, non soggette ad imposta, la fattura deve essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.
Se le prestazioni di servizi sono rese o ricevute da operatori extra Ue, l'emissione della fattura è prevista entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Modifica rilevante riguarda l'introduzione dell’obbligo di fatturazione per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi territorialmente non rilevanti in Italia (artt. da 7 a 7-septies del D.P.R. 633/72), poste in essere nei confronti di soggetti passivi Ue, ovvero di soggetti extra Ue.
Va, quindi, emessa fattura anche per le operazioni di seguito esposte, avendo cura di inserire, al posto dell'ammontare dell'imposta, le annotazioni riferite al tipo di operazione di cui si tratta:
• se si tratta di cessione non soggetta all’imposta a norma dell’articolo 7-bis, comma 1 (beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale), va indicato “operazione non soggetta”;
• se operazione non imponibile, di cui agli articoli 8, 8-bis, 9 e 38-quater, “operazione non imponibile”;
• se operazione esente di cui all’articolo 10, eccetto quelle indicate al n. 6), “operazione esente”;
• se soggetti al regime del margine (D.L. 41/95) indicare "regime del margine - beni usati" o " regime del margine - oggetti d'arte" o "regime del margine - oggetti di antiquariato o da collezione";
• se trattasi di agenzie di viaggio(ex art. 74 ter ) indicare "regime del margine - agenzie di viaggio".
Per le cessioni e le prestazioni svolte verso un soggetto passivo Ue occorre indicare in fattura “inversione contabile” mentre se effettuate nei confronti di un soggetto stabilito in paese extra Ue la dicitura sarà “operazione non soggetta”.
La fattura deve indicare “autofatturazione” qualora l’obbligo di emissione della fattura ricada sul cessionario/committente.
A differenza del sistema finora in vigore, le prestazioni di servizi c.d. “generiche” (non soggette a IVA) rese a soggetti Ue e le operazioni extraterritoriali, soggette a fatturazione e registrazione, concorreranno alla formazione del volume d’affari, con rilevanti effetti su liquidazioni IVA trimestrali e accesso a regimi agevolati.
A seguito della modifica dell'articolo 39 del Dpr n. 331/1993, dal 2013 le cessioni intracomunitarie e gli acquisti intracomunitari di beni si considerano effettuati all’atto dell’inizio del trasporto o della spedizione al cessionario o a terzi per suo conto, rispettivamente, dal territorio dello Stato o dal territorio dello Stato membro di provenienza
Se il fornitore comunitario, in caso di cessione intracomunitaria, non rilascia fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, va emessa autofattura entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, in unico esemplare; se è stata ricevuta una fattura con un corrispettivo inferiore a quello reale, va emessa fattura integrativa entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria.
FATTURA ELETTRONICA
La norma europea è univoca nel sostenere che utilizzare la fatturazione elettronica può aiutare le imprese a ridurre i costi e ad essere più competitive; quindi propugna un più ampio utilizzo della fatturazione elettronica nell'ambito degli obblighi IVA.
Alla fattura elettronica, quindi, deve essere dato stesso valore di quella cartacea.
Si definisce fattura elettronica quella che è stata emessa e ricevuta in qualsiasi formato elettronico. Si può fare uso della fattura elettronica solo se vi è accettazione da parte del destinatario.
In ogni caso, la fattura, sia essa cartacea od elettronica, si ha per emessa all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente.
Una spinta all'utilizzo della fatturazione elettronica è data dalla libertà riconosciuta agli operatori nello scegliere le procedure più utili a garantire l'autenticità, l'integrità del contenuto e la leggibilità della fattura sia nell'emissione e sia nella conservazione della stessa.
Infatti il novellato articolo 21 del Dpr n. 633/1972, ammette che la fattura elettronica sia in formato Xml che in qualsiasi altro formato; con apposizione di firma elettronica o digitale o mediante sistemi EDI di trasmissione elettronica dei dati (ad esempio e-mail con allegato il pdf della fattura).
Circa la conservazione, il decreto legislativo prevede che:
→ le fatture elettroniche siano conservate in modalità solo elettronica;
→ le fatture create in formato elettronico e quelle cartacee possono essere conservate elettronicamente.
FATTURA RIEPILOGATIVA
Una ulteriore semplificazione è rappresentata dalla possibilità di emettere una sola fattura se più operazioni:
-> vengono effettuate verso uno
stesso soggetto,
-> sono relative ad uno stesso giorno.
-> sono relative ad uno stesso giorno.
Se si tratta di fatture elettroniche trasmesse in un unico lotto aventi lo stesso destinatario e lo stesso cedente, i dati comuni alle diverse fatture possono essere indicati una sola volta, a patto che per ogni fattura sia possibile accedere a tutte le informazioni.
FATTURA SEMPLIFICATA
Il nuovo articolo 21-bis del Dpr n. 633/1972 introduce la possibilità di usare una fattura più semplice, fermo quanto indicato nell'articolo 21.
E' prevista in caso di operazioni fino a 100 euro; ma il ministero dell’Economia ha il potere di emettere un decreto per innalzare il tetto della fattura semplificata a 400 euro o per escludere un limite di importo in presenza di alcune tipologie di operazioni relative a settori specifici o a particolari categorie di soggetti.
Cosa deve contenere la fattura semplificata?
• data emissione
• numero progressivo
• denominazione cedente o prestatore
• partita Iva cedente o prestatore
• denominazione committente o cessionario
• descrizione dei beni/servizi
• corrispettivo e imposta
• per le fatture emesse ai sensi dell’art. 26, il riferimento alla fattura rettificata e le indicazioni specifiche che vengono modificate.
La fattura semplificata non può essere emessa per:
-> cessioni intracomunitarie
-> cessioni di beni e prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui all'articolo 10, nn. da 1) a 4) e 9), effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è debitore
dell'imposta in un altro Stato Ue.
REGISTRATORE DI CASSA
Altra novità prevista per il 2013, è la possibilità di emettere fatture, sia ordinarie che semplificate, attraverso il registratore di cassa (L. n. 18/83).
Il documento deve riportare l’identificativo fiscale del destinatario ossia:
• la partita Iva se si tratta di soggetto passivo italiano o Ue;
• il codice fiscale se si tratta di privato residente o domiciliato in Italia.
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