Dal 15 aprile 2015 inizia l'era del “730 precompilato”

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Con l'ufficialità del decreto legislativo n. 175/2014 – riguardante anche la dichiarazione dei redditi precompilata – si registra un innovativo cambiamento nei rapporti fisco-contribuente: sarà l'agenzia delle Entrate a fornire al cittadino il modello di dichiarazione con all'interno alcuni dati già precompilati, dati attinti da informazioni che l'amministrazione possiede. Qualora il contribuente accetti senza modifiche la denuncia, non sarà più soggetto al controllo documentale. Dal 15 aprile 2015 sarà possibile accedere in via telematica alla dichiarazione 730 precompilata.

Con la pubblicazione nella “Gazzetta Ufficiale” n. 277 del 28.11.2014 del decreto legislativo n. 175/2014 (del 21 novembre) è entrato nella legislazione fiscale italiana il disegno di semplificazione voluto dal Governo diretto a fornire al contribuente la dichiarazione dei redditi parzialmente compilata.

La sua attuazione non è semplice data la mole di dati da cui il fisco può attingere informazioni per predisporre parte della dichiarazione.


Dal 2015
, in via sperimentale, l'Agenzia delle entrate renderà disponibile telematicamente, dal 15 aprile, il modello 730 precompilato relativo ai redditi prodotti nell'anno precedente.

CHI RICEVERA' LA PRECOMPILATA


Contribuenti che per l’anno d’imposta precedente (2013) hanno presentato il modello 730 (o il modello Unico con caratteristiche da 730)
Contribuenti per i quali il sostituto d’imposta ha trasmesso certificazione unica per redditi conseguiti nel 2014
Contribuenti non in possesso di partita IVA nel 2014
Contribuenti per i quali la dichiarazione precedente è stata liquidata

Non entrano
a far parte dei destinatari del 730 precompilato i soggetti che nel 2014 sono titolari di partita Iva.

Nelle attuali istruzioni alla bozza di modello 730 precompilato si specifica che lo stesso non viene inviato se, con riferimento all’anno d’imposta precedente, il contribuente ha presentato dichiarazioni correttive nei termini o integrative, per le quali, al momento della elaborazione della dichiarazione precompilata, è ancora in corso l’attività di liquidazione automatizzata.


I DATI PRESENTI


Nella compilazione parziale dei modelli l'Agenzia delle Entrate utilizza i dati già in suo possesso - ad esempio, i dati reddituali della precedente dichiarazione – e quelli presenti nell'Anagrafe tributaria; le modifiche relative alla proprietà di immobili: spese che di norma vengono ripartite in più annualità (come i mutui); oneri deducibili e detraibili comunicati da enti esterni.


Il D.Lgs. n. 175/2014 prevede che per la dichiarazione 2015 siano presenti i dati:


- di quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso;


- di premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni;


- di contributi previdenziali ed assistenziali;


- di contributi versati per la previdenza complementare.


Già dalla dichiarazione dei redditi 2016 (anno d’imposta 2015), grazie al sistema “Tessera Sanitaria”, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, le farmacie, pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, altre strutture accreditate per l'erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri, sono tenuti ad inviare i dati relativi alle prestazioni erogate nel 2015, affinchè siano messi a disposizione dell'Agenzia delle entrate.


L'agenzia delle Entrate si avvale di unità di monitoraggio per verificare la completezza e la veridicità dei dati trasmessi, al fine di evitare di inserire nella denuncia dati errati.


LA RICEZIONE DELLA PRECOMPILATA


Dal 15 aprile in poi
l'Agenzia fornisce la dichiarazione precompilata ai contribuenti interessati.

E’ possibile accedere alla dichiarazione:


- telematicamente, accedendo ad apposita sezione del sito dell'Agenzia delle Entrate tramite Pin


- rivolgendosi – attraverso apposita delega - al proprio sostituto d'imposta (se presta assistenza fiscale) o ad un Caf o ad un professionista abilitato (consulenti del lavoro, dottori commercialisti ed esperti contabili abilitati allo svolgimento dell'assistenza fiscale).


Nella pagina internet dove è presente il 730 precompilato è presente anche u
n prospetto con l’indicazione sintetica dei redditi e delle spese presenti nel modello e delle principali fonti utilizzate per l’elaborazione della dichiarazione.

Qualora i dati a disposizione dell’Agenzia delle entrate risultino incompleti od incongruenti non vengono inseriti direttamente nella dichiarazione ma vengono indicati in un ulteriore prospetto affinchè il contribuente possa verificarli ed eventualmente indicarli nel 730 precompilato.


Per coloro che non possiedono un codice pin
, sarà emanato un provvedimento direttoriale delle Entrate che indicherà altre modalità di accesso alla dichiarazione precompilata resa disponibile in via telematica dall'Agenzia delle entrate, nonché altri sistemi alternativi per rendere nota al contribuente la propria dichiarazione precompilata.
Il contribuente può in ogni caso continuare a presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie, compilando autonomamente il modello 730 o il modello Unico Persone fisiche.

COSA FARE CON LA PRECOMPILATA


Ricevuta la dichiarazione precompilata, il contribuente ha due strade da seguire:

1. accettare il documento con i dati inseriti dal Fisco

oppure

2. rettificare ed inserire nuovi dati qualora si ravvisi la presenza di errori od incompletezze.

Differenti sono le conseguenze
con riferimento al controllo documentale a seconda dell'opzione scelta.

Se viene accettata
, direttamente o tramite sostituto di imposta, la dichiarazione inviata dall'agenzia delle Entrate → i dati riguardanti gli oneri forniti dai soggetti terzi (banche, assicurazioni, ecc) non saranno sottoposti al controllo documentale.

Se la denuncia viene modificata
oppure si sceglie di avvalersi – per la ricezione ed il successivo invio – di un Caf o professionista → eventuali controlli e richieste di documentazione saranno ricevuti dal Caf o professionista e non dal contribuente.

Infatti Caf e professionisti nel momento in cui inviano la dichiarazione devono apporre il visto di conformità sui dati della stessa, compresi quelli provenienti da soggetti terzi ed inseriti dalle Entrate nel modello.


Di conseguenza, una volta rilevata l'esistenza di dati documentali errati, il Caf o l'intermediario sono responsabili del fatto e sono obbligati verso il Fisco al pagamento della somma che sarebbe stata dovuta dal contribuente, degli interessi e della sanzione nella misura del 30% (che diventa 1/8 in caso di presentazione della dichiarazione integrativa entro il 10 novembre)


Tale responsabilità viene meno solo qualora l'infedeltà del visto dipenda da dolo o colpa grave del contribuente.


QUANDO SI PRESENTA


Il 730 precompilato deve essere presentato
entro il 7 luglio (prorogato al primo giorno feriale successivo in caso di scadenza di sabato o in un giorno festivo), sia nel caso di presentazione diretta all’Agenzia delle entrate sia nel caso di presentazione al sostituto d’imposta oppure al Caf o al professionista.

LA CERTIFICAZIONE UNICA


E' doveroso, per completezza della disamina, accennare alla nuova Certificazione Unica 2015, riguardante il periodo d’imposta 2014, la cui bozza è stata messa in rete dall'agenzia delle Entrate il 24 novembre 2014.


La CU, dal 2015, sarà la base da cui il fisco trarrà i dati della precompilata.


NOVITA' dal 2015
: il sostituto di imposta, oltre che a rilasciare al sostituito la certificazione entro il 28 febbraio dell'anno, è tenuto a trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro il 7 marzo, le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi.

Il nuovo modello CU è composto da 3 parti:


- il frontespizio;


- il quadro Ct, per indicare l’indirizzo web prescelto per ricevere il flusso dei modelli 730-4;


- la certificazione unica.


Da notare come nella nuova certificazione è presente un prospetto contenente i dati fiscali di chi ha percepito redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.


Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di 100 euro; in caso di errata trasmissione della certificazione, la sanzione non si applica se una nuova trasmissione viene effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza.
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