Dal 1° novembre torna il DURC di congruità per i lavori edili
Pubblicato il 15 luglio 2021
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A partire dal 1° novembre 2021, le imprese del settore edile saranno soggette alle verifiche di congruità per l’esecuzione di lavoro pubblici o privati di importo pari o superiore a 70.000 euro. A seguito della sottoscrizione del Ministro Orlando del c.d. Decreto Congruità, avvenuta il 25 giugno scorso, si rendono applicabili le disposizioni contenute nell’art. 8, comma 10-bis, del Decreto Semplificazioni, che rinvia l’esplicazione delle modalità del nuovo documento di congruità al successivo decreto adottato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Il nuovo sistema consentirà alla Cassa edile/Edilcassa di far emergere il lavoro irregolare, di contrastare i fenomeni di dumping contrattuale o di regolare la concorrenza tra le imprese, alla luce dell’equa retribuzione e delle garanzie di formazione e sicurezza sul lavoro, ponendo in analisi il costo del lavoro sostenuto dall’impresa per l’esecuzione di opere pubbliche o private.
La verifica di congruità, le regole delle parti sociali
Preliminarmente alla pubblicazione del comunicato stampa ministeriale con la quale veniva resa nota l’adozione del nuovo sistema di verifica di congruità, le parti sociali del settore edile, in recepimento dell’avviso comune del 28 ottobre 2010, si sono incontrate sottoscrivendo l’accordo del 10 settembre scorso con lo scopo di proporre le linee guida normative per lo svolgimento di attività edile, sia pubblica che privata.
In detto accordo, le parti sociali, con lo scopo di contrastare il lavoro irregolare e i fenomeni di dumping contrattuale spesso condotto dalle imprese che, pur svolgendo un’attività edile o prevalentemente edile, applicano contratti diversi da quello del settore, hanno individuato nella denominata Tabella allegato A i seguenti indici minimi di congruità:
Categorie |
% incidenza minima di manodopera sul valore dell’opera |
|
1 |
OG1 – nuova edilizia civile compresi impianti e forniture |
14,28% |
2 |
OG1 – nuova edilizia industriale esclusi impianti |
5,36% |
3 |
Ristrutturazione di edifici civili |
22% |
4 |
Ristrutturazione di edifici industriali esclusi impianti |
6,69% |
5 |
OG2 – restauro e manutenzione di beni tutelati |
30,00% |
6 |
OG3 – opere stradali, ponti, etc. |
13,77% |
7 |
OG4 – opere d’arte nel sottosuolo |
10,82% |
8 |
OG5 – dighe |
16,07% |
9 |
OG6 – Acquedotti e fognature |
14,63% |
10 |
OG6 – gasdotti |
13,66% |
11 |
OG6 – oleodotti |
13,66% |
12 |
OG6 – opere di irrigazione ed evacuazione |
12,48% |
13 |
OG7 – opere marittime |
12,16% |
14 |
OG8 – opere fluviali |
13,31% |
15 |
OG9 – impianti per la produzione di energia elettrica |
14,23% |
16 |
OG10 – impianti per la trasformazione e distribuzione |
5,36% |
17 |
OG12 – 0013 – bonifica e protezione ambientale |
16,47% |
Come specificato dalle organizzazioni sindacali, le percentuali sopra riportate, naturalmente suddivise in base alla tipologia di opere da eseguire, costituiscono incidenze minime al di sotto delle quali scatta la presunzione di non regolarità dell’impresa.
Il costo del lavoro, nelle percentuali sopra indicate, deve intendersi comprensivo dei contributi INPS ed INAIL, nonché delle quote di contribuzione dovute alla Cassa Edile/Edilcassa.
Il Decreto Congruità, ambito di applicazione
Con la firma del 25 giugno scorso, il Ministro Orlando definisce il sistema di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nei lavori edili, in attuazione dei sopra riportati indici previsti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative del settore, da imprese affidatarie, in appalto o subappalto, ovvero da lavoratori autonomi coinvolti nell’esecuzione dell’opera.
La verifica di congruità riguarderà:
- l’affidamento di opere pubbliche;
- i lavori privati il cui importo risulterà complessivamente pari o superiore a 70.000 euro.
Quanto ai lavori privati, si terrà conto dei dati dichiarati in sede di denuncia di apertura di un nuovo cantiere dall’impresa principale, e non da eventuali subappaltatori o subaffidatari. Tra i predetti dati, saranno, dunque, determinanti in sede di verifica:
- l’importo del valore complessivo dell’opera;
- il valore dei lavori edili;
- la presenza di eventuali imprese subappaltatrici o subaffidatarie;
- la committenza.
Ai sensi del comma 10-bis, art. 8, Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, la verifica di congruità deve intendersi complementare ed aggiuntiva al rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
Il Decreto Congruità, il processo di verifica
La verifica di congruità verrà calcolata dalla Cassa Edile/Edilcassa, su istanza presentata dall’impresa interessata o di un suo delegato ovvero dalla committente, e verrà rilasciata entro il termine di dieci giorni dalla richiesta.
Per quanto attiene ai lavori pubblici, l’attestazione di congruità dell’incidenza di manodopera dovrà essere presentata in occasione dell’ultimo stato di avanzamento lavori, prima di procedere al saldo delle spettanze. Allo stesso modo, per i lavori privati, la congruità dovrà essere dimostrata prima dell’erogazione del saldo finale da parte del committente.
Qualora l’impresa non rispetti i parametri di congruità, la Cassa Edile/Edilcassa dovrà procedere alla notifica di un invito a regolarizzare evidenziando gli scostamenti ed intimando la regolarizzazione della posizione entro il termine di quindici giorni mediante il versamento delle differenze sul costo del lavoro rilevate e necessarie per raggiungere la percentuale stabilita di congruità.
Il versamento della somma richiesta consentirà il rilascio del documento di congruità. Diversamente, in caso di mancato adeguamento entro i termini previsti, l’irregolarità ed i relativi importi a debito verranno comunicati ai soggetti che hanno effettuato la richiesta e l’Ente competente procederà ad iscrivere l’impresa affidataria nella Banca nazionale delle imprese irregolari (BNI).
Ove lo scostamento rilevato sia accertato in misura pari o inferiore al 5% della percentuale di incidenza della manodopera, sarà, invece, sufficiente al rilascio dell’attestazione la dichiarazione del direttore dei lavori idonea a giustificare lo scostamento.
Si rammenta che l’impresa affidataria non congrua potrà, altresì, attestare costi non registrati presso la Cassa Edile/Edilcassa mediante l’esibizione di idonea documentazione volta ad incidere sulla percentuale di incidenza della manodopera.
L’esito negativo alla verifica di congruità della singola opera, pubblica o privata, inciderà sulle successive verifiche di regolarità contributiva per il rilascio del c.d. Durc Online.
La verifica di congruità in sintesi
QUADRO NORMATIVO Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 (testo coordinato Legge 11 settembre 2020, n. 120) |
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