Dal 1° maggio 2015 arriva la NASpI

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Per i lavoratori dipendenti, compresi i soci lavoratori delle cooperative ed il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, dall’1 maggio 2015, la tutela di sostegno al reddito sarà assicurata dalla Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) che sostituirà le prestazioni di ASpI e mini-ASpI introdotte dall'articolo 2 della Legge n. 92 del 28 giugno 2012, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dall’1 maggio 2015.

Per poter aver diritto alla NASpI i lavoratori, oltre ad aver perduto involontariamente la propria occupazione, devono possedere congiuntamente, i seguenti requisiti:

- essere in stato di disoccupazione;

- poter far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;

- poter far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.

Tuttavia, le dimissioni per giusta causa e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della Legge n. 604 del 15 luglio 1966, non fanno perdere il diritto ad accedere alla NASpI.
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