Dai concessionari istanze su misura per avere i rimborsi
Pubblicato il 20 aprile 2006
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I concessionari della riscossione che hanno riversato all’Erario somme superiori a quelle riscosse attraverso i modelli F23 presentati dai contribuenti, possono chiedere il rimborso dell’eccedenza con apposita istanza all’ufficio dell’agenzia delle Entrate. Lo conferma la circolare 16/E del 19 aprile, che ha illustrato le modalità di presentazione da parte dei concessionari della riscossione delle istanze volte a ottenere il rimborso delle somme riversate in eccesso (procedura automatizzata). In particolare, la circolare precisa che solo per i tributi gestiti dall’Agenzia si dovrà presentare richiesta, per ciascun ambito provinciale, all’ufficio locale già competente a ricevere le domande di restituzione delle somme anticipate a seguito di provvedimenti di sgravio per indebita iscrizione a ruolo. Anche se l’istanza riguarda somme erroneamente versate da banche e uffici postali, la richiesta di rimborso potrà essere fatta solo dal concessionario. Quest’ultima dovrà contenere la descrizione dell’errore che è stato causato dal riversamento e dovrà essere corredata dalla copia della quietanza di riversamento alla tesoreria provinciale della delega F23 interessata dall’errore e del prospetto contenente il calcolo rettificato. L’ufficio locale, dopo aver fatto le opportune verifiche, in caso di esito positivo, restituirà le somme dandone notizia allo stesso concessionario e se la richiesta è presentata dalla banca e dall’ufficio postale, anche all’intermediario. Le istanze di rimborso già presentate a strutture delle Entrate non competenti, dovranno essere trasmesse agli uffici locali individuati dalla circolare 16/E.
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