Da fine dicembre controlli antimafia anche su collegi sindacali e ditte senza sede

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Il Decreto legislativo n. 218 del 15 novembre 2012, con le “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, della legge13 agosto 2010, n. 136”, è stato pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale” n. 290 del 13 dicembre.

Il provvedimento contiene una integrazione alla disciplina antimafia, con lo scopo di rendere immediatamente operative le norme che definiscono il “catalogo” di tutte quelle fattispecie dalle quali si può desumere l’esistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa.

Il decreto amplia il novero dei soggetti rientranti nell’ambito dei controlli antimafia, includendo tra questi anche i professionisti, i gruppi europei di interesse economico e le imprese prive di sede in Italia.

Dal prossimo 28 dicembre, infatti, i controlli antimafia dovranno essere effettuati anche nei confronti dei gruppi europei di interesse economico (Geie). Riguardo a tali soggetti, il controllo è assimilato a quello previsto per i consorzi (ex art. 2602 C.C); analogamente, i controlli antimafia dovranno essere espletati nei confronti dei membri dei collegi sindacali di associazioni e società oltre che nei confronti dei componenti dell’organo di vigilanza. Saranno, poi, assoggettate a verifica antimafia anche le imprese prive di sede principale o secondaria nel nostro Paese, con particolare attenzione per le società concessionarie di giochi pubblici.

Per quanto riguarda le circostanze che possono far scattare una denuncia, è stato arricchito l’elenco delle fattispecie da cui si può desumere l’esistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, ricomprendendo in esso anche le violazioni degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti da appalti pubblici, nel caso in cui tali violazioni siano commesse con la condizione della reiterazione.

Altre precisazioni contenute nel provvedimento riguardano la documentazione antimafia, che è costituita dalla comunicazione antimafia e dall’informazione antimafia. Riguardo alla validità di questi due documenti, l’articolo 3 del Dlgs n. 218/2012 specifica che: la comunicazione antimafia ha una validità di sei mesi dalla data dell'acquisizione; mentre l'informazione antimafia ha una validità di dodici mesi dalla data dell'acquisizione.
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