Da Banca d’Italia le nuove disposizioni antiriciclaggio
Pubblicato il 01 agosto 2019
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Rivestono importanza le modifiche attuate da Banca d’Italia in materia di antiriciclaggio, con uno sguardo particolare alle banche.
Con il provvedimento del 30 luglio 2019 sono state emanate le “Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo”, che revisiona quello del 3 aprile 2013. Il nuovo documento si è reso necessario a seguito delle novità contenute nel Dlgs 90/2017, di recepimento della Quarta direttiva antiriciclaggio.
Il provvedimento, molto dettagliato, contenente le nuove disposizioni sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ed entrerà in vigore decorsi 15 giorni dalla divulgazione.
I soggetti interessati dovranno adeguarsi a partire dal 1° gennaio 2020.
Nuove disposizioni antiriciclaggio. Destinatari
Tra i destinatari appaiono: banche; società di intermediazione mobiliare (SIM); società di gestione del risparmio (SGR); società di investimento a capitale variabile (SICAV); società di investimento a capitale fisso, mobiliare e immobiliare (SICAF); intermediari iscritti nell'albo previsto dall’art. 106 del TUB; società fiduciarie; Poste italiane; Cassa Depositi e Prestiti.
Nuove disposizioni antiriciclaggio. Valutazione del cliente
Nell’analizzare i fattori di rischio concernenti un cliente, i soggetti devono avere a riguardo anche la localizzazione dell’attività svolta e i paesi con i quali il cliente o il titolare effettivo e, ove rilevante, l’esecutore hanno collegamenti significativi.
Le informazioni per l’individuazione del profilo di rischio della clientela possono essere prese da ogni fonte e documento utili, quali:
- il rapporto adottato dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 6 della direttiva antiriciclaggio (cd. Supranational Risk Assessment Report);
- il rapporto adottato dal Comitato di sicurezza finanziaria;
- le relazioni pubblicate da autorità investigative e giudiziarie;
- documenti provenienti dalle autorità di vigilanza e dalla Uif;
- informazioni provenienti da istituti di statistica e da fonti giornalistiche autorevoli.
Nuove disposizioni antiriciclaggio. Operatività a distanza
Nel provvedimento sono presenti disposizioni specifiche in materia di operatività a distanza ossia quella svolta senza la compresenza fisica, presso il destinatario, del cliente, dei dipendenti del destinatario o di altro personale incaricato dal destinatario.
In questo caso, i destinatari:
- acquisiscono i dati identificativi del cliente e dell’esecutore e ne effettuano il riscontro su una copia – ottenuta tramite fax, posta, in formato elettronico o con modalità analoghe – di un valido documento di identità;
- effettuano riscontri ulteriori rispetto a quelli previsti sui dati acquisiti, secondo le modalità più opportune in relazione al rischio specifico e specificandole (come ad esempio, un contatto telefonico su utenza fissa; invio di comunicazioni a un domicilio fisico con ricevuta di ritorno).
E’ però necessario che siano indicati nel documento di policy antiriciclaggio gli specifici meccanismi utilizzati.
Completano il documento tre allegati contenenti:
- i fattori di basso rischio previsti dal decreto antiriciclaggio, accompagnati da esempi, per agevolare i destinatari nell’applicazione delle misure di adeguata verifica semplificata;
- i fattori di rischio previsti dal decreto antiriciclaggio, con relativi esempi, per agevolare i destinatari nell’applicazione delle misure di adeguata verifica rafforzata;
- l’uso della procedura di video-identificazione.
- eDotto.com – Punto & Lex del 9 aprile 2019 - Da Banca d’Italia nuove regole antiriciclaggio per intermediari - Pergolari
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